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Sinistro stradale, può essere nominato “d’ufficio” un avvocato per il risarcimento?

2 Ottobre 2019

Vediamo assieme come anche il più semplice dei sinistri stradali può complicarsi e rendere molto difficile il risarcimento da parte delle assicurazioni. Che, come spesso accade, ci mettono lo zampino. Come? Affibbiandoti un avvocato “d’ufficio”.

Per dare una visione chiara raccontiamo un caso concreto.

Step 1. Il caso: un sinistro stradale di lieve entità

Tra le tante domande che i nostri clienti ci pongono, una ci ha colpito particolarmente qualche giorno fa. A porcela una giovane donna che era rimasta coinvolta in un sinistro stradale. Fino a qui tutto bene, sono cose che purtroppo accadono quando ci si sposta in auto e per le quali è sempre meglio essere preparati in modo da fronteggiare l’eventuale emergenza nel migliore dei modi.

Il sinistro era stato comunque di lieve entità. Mentre la giovane aveva impegnato una rotatoria, un’auto proveniente da destra, e che dunque doveva darle la precedenza, si è immessa a forte velocità nella rotatoria stessa, finendo per colpire l’auto della giovane. Fortunatamente non sono stati cagionati danni alle persone, ma la macchina della donna è andata praticamente distrutta. Si prospettava quindi una situazione di richiesta di risarcimento danni molto semplice.

Step 2. Dopo il sinistro: una dinamica chiara e senza contenzioso

La dinamica dell’incidente era apparsa da subito molto chiara. Del resto chi aveva cagionato l’incidente si era immediatamente assunto le sue colpe. Il conducente era sceso dall’auto e aveva subito verificato che l’impatto non avesse cagionato danni alle persone.

Appurato che non vi erano feriti, lui e la donna avevano provveduto a spostare le auto dalla carreggiata. Quella della donna però non metteva in moto ed era stato chiamato quindi un carro attrezzi.

Insomma, tutto sembrava essere molto chiaro e limpido, la controparte era assolutamente collaborativa e si era quindi optato per non compilare il modulo blu.

L’indomani entrambi si erano recati presso la propria assicurazione, in modo da velocizzare le pratiche. Tutto sembrava essere di facile risoluzione.

Inoltre, poiché nel sinistro non erano state danneggiate le persone, alla giovane in questione spettava certamente un risarcimento del danno e secondo la nuova normativa, attiva già da qualche tempo, il risarcimento poteva essere erogato in modo diretto dall’assicurazione della danneggiata. Come abbiamo spiegato in questo articolo-vademecum su cosa fare in caso di sinistro, nel semplice caso descritto si può procedere alla richiesta di risarcimento danni direttamente alla propria assicurazione.

Una Step 3. La brutta sorpresa al momento del risarcimento

La donna quindi, una volta avviate le pratiche presso l’assicurazione, era andata da un carrozziere di fiducia per avere un preventivo. Non restava dunque che ritirare l’assegno del risarcimento.

Ma qui la brutta sorpresa.

Quando la donna si è recata presso la sua assicurazione ha scoperto che la cifra che avrebbe dovuto ricevere come rimborso era nettamente inferiore rispetto al preventivo quantificato del carrozziere, e purtroppo questo può accadere per vari motivi.

In ogni caso, non fu quello il vero problema, quanto il fatto che  la donna risultava essersi rivolta ad un avvocato che, con sua grande sorpresa, risultava essere stato nominato dalla compagnia assicurativa per seguire questo caso.

Ci si può facilmente immaginare lo stupore della giovane che ha anche appreso in quell’istante che avrebbe dovuto pagare perfino una parcella (che, per fortuna, era stata sommata all’importo erogato a titolo di risarcimento) senza mai aver visto quell’avvocato e, soprattutto, senza aver mai richiesto quel tipo di servizio.

Step 4. L’avvocato che non avevi richiesto

Si tratta chiaramente di un abuso da parte della compagnia assicurativa, perché non vi è nessuna prassi che imponga di doversi affidare a un legale senza averne fatto esplicita richiesta.

Ci si chiede quindi  se sia possibile che l’assicurazione affidi l’incarico a un legale senza informare precedentemente  il proprio assicurato.

Ovviamente la risposta è no, nel modo più assoluto. Il rapporto con un legale, infatti, sia in questo caso che in quelli di malasanità, è regolato da quella che si chiama relazione fiduciaria, quindi necessita di un’esplicita richiesta d’incarico da parte dell’assistito, non di certo della compagnia assicurativa.

La compagnia quindi non era autorizzata a chiedere un ausilio legale senza aver chiesto alla donna, che pertanto non ha avuto alcun obbligo nei confronti dell’avvocato. Quindi, a chi capita di trovarsi in una condizione simile, non resta che rifiutarsi di pagare il legale non richiesto. Rimane comunque una buona prassi quella di leggere bene la lettera accompagnatoria che la compagnia invia assieme all’assegno. Qui dovrebbero essere riportate tutte le voci, quindi il risarcimento del danno e l’eventuale onere legale.

Per ulteriori dubbi e chiarimenti, non esitate a chiedere al nostro studio.