Questa è una guida circostanziata ed univoca su tutti gli aspetti più rilevanti della Legge Gelli che disciplina la responsabilità medica. In passato ho già scritto della Legge Gelli (andando a concentrarmi su alcune singole questioni), ma a tre anni dal suo varo è giusto chiarirne le conseguenze pratiche: di che genere sia la responsabilità per la struttura ospedaliera/clinica, a differenza di quella gravante sul singolo medico, come procedere con una causa civile, come si quantificano i danni subiti.
La legge 24/2017, c.d. “Gelli-Bianco” si è posta l’impervio obiettivo di disciplinare, in maniera organica, la materia della responsabilità medica e sanitaria.
Come abbiamo visto purtroppo alcune previsioni della legge non sono state attuate, poiché non sono stati emanati (pur essendo ampiamente scaduto il termine legale) i relativi decreti ministeriali.
Tuttavia molto di positivo è stato fatto, ed auspico che si prosegua per questa via, verso l’attuazione completa.
In questi ultimi tre anni, molte questioni giurisprudenziali sono state chiarite, e certamente la materia se ne è giovata, pur restando sempre ostica per sua indole e natura,
Vediamo quindi, nel dettaglio, quali le novità introdotte.
La legge prevede una bipartizione della responsabilità civile: la situazione della struttura sanitaria è ben diversa da quella del singolo medico che vi opera.
In generale:
Questa diversificazione comporta importanti conseguenze in termini di:
La conseguenza pratica di tutto ciò è ovviamente il fatto che la legge Gelli-Bianco abbia del tutto scoraggiato l’azione civile contro il singolo operatore (medico o infermiere), privilegiando la richiesta di risarcimento verso la struttura, nei confronti della quale il paziente potrà verosimilmente giovarsi di una robusta presunzione di colpa, ed anche di un termine di prescrizione più lungo.
E’ anche previsto, nella stessa legge, che la struttura possa successivamente rivalersi sul medico responsabile, ma con una procedura piuttosto onerosa, che coinvolge il ricorso alla Corte dei Conti (ove, ovviamente, si tratti di ospedale pubblico o convenzionato).
Ecco i paletti che la legge prevede, per quanto riguarda la rivalsa di una struttura contro un medico:
Questo paragrafo riguarda solamente i rapporti interni, per la ripartizione delle responsabilità e delle quote risarcitorie, tra ospedale e medico. Quindi perché ne parlo e perché questo può interessare al paziente-danneggiato?
Perché ritengo che sia importante sottolineare che la legge ha inteso porre gran parte del carico, anche economico, sulle spalle delle strutture, con il dichiarato intento di lasciare minore peso psicologico sul medico e sul suo operato professionale. Non entro nel merito di tale scelta, che riguarda politica e società.
È prevista, per la causa civile, una duplice condizione di procedibilità:
Come noto, il mio studio predilige la strada dell’accertamento tecnico preventivo.
Infatti la maggior parte delle vertenze in materia di responsabilità sanitaria dipende dalla valutazione di condotte mediche, pertanto è doveroso che, prima di procedere con la causa, il Giudice nomini un collegio di medici (un medico-legale ed uno o più specialisti) per la consulenza tecnica preventiva dall’art. 696 bis del codice di procedura civile.
La legge Gelli, modificando l’art. 590 sexies del codice penale, ha escluso la punibilità dell’operatore sanitario quando la morte o le lesioni si siano verificate nonostante l’avvenuto rispetto delle linee guida o delle buone pratiche assistenziali.
Tuttavia – ritengo, per una imperfezione formale della stessa legge – si fa riferimento, curiosamente, solo ai casi di “imperizia”, tralasciando quelli di “negligenza” ed “imprudenza”, che invece erano contemplati nella precedente disciplina del decreto Balduzzi. Allo stato attuale, i medici resterebbero punibili penalmente, anche qualora abbiano applicato correttamente le linee guida, per sola negligenza ed imprudenza. Ovviamente queste imperfezioni della legge provocheranno importanti diatribe in sede processuale di merito.
Si prescrive di liquidare il danno da responsabilità sanitaria secondo le stesse tabelle previste dal codice delle assicurazioni private per i sinistri stradali (ma ciò vale solo per le c.d. lesioni micropermanenti, al di sotto dei nove punti di invalidità permanente.)
Questo intervento intende ridimensionare notevolmente i risarcimenti per danni da malasanità di minor rilievo.
L’entità di questi danni viene sostanzialmente dimezzata, con le ovvie conseguenze che si rileveranno nella gestione dei contenziosi:
I danni macropermanenti restano invece soggetti agli ordinari criteri di liquidazione in uso presso i nostri Tribunali (con particolare riferimento alle tabelle dei Tribunali di Milano e di Roma).
VI sono ulteriori istituti introdotti dalla legge, che tuttavia non modificano il quadro generale. Alcuni possono avere rilevanza, altri meno.
Eccone un elenco:
Come abbiamo visto, mancano i decreti attuativi, quindi – in linea di massima e salvo rari casi – non si può far causa direttamente alle assicurazioni degli ospedali (ne abbiamo parlato qui).
Inoltre, non è ancora operativo il “Sistema Nazionale per le Linee Guida”, che – secondo la Gelli – avrebbe dovuto raccogliere e mantenere aggiornate le migliori raccomandazioni nelle varie discipline mediche. Al momento esistono solamente tre documenti ufficiali, riguardanti: emorragia post partum, controlli sanitari per migranti alla frontiera, prevenzione degli incidenti domestici in età infantile.
Non è neppure stato approvato il regolamento del “Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria”, che dovrebbe permettere il risarcimento ai danneggiati anche in casi di incapienza (e similari) della struttura sanitaria debitrice.
Un principio fondamentale, costituzionalmente garantito, esisteva già, ed è rimasto tale: la salute è un diritto fondamentale, perciò lo Stato deve fare in modo che i servizi sanitari siano sicuri e non arrechino pregiudizio ai pazienti. Se si verifica un caso di responsabilità, colposo o doloso che sia, la struttura deve risponderne e risarcire.
Come abbiamo già detto, inoltre, la responsabilità della struttura è di natura contrattuale. Questo principio esisteva già prima della legge Gelli, poiché era stato stabilito dalle corti italiane di legittimità e di merito.
L’innovazione della legge riguarda per lo più la posizione dei medici, per i quali, come abbiamo visto, è legislativamente statuito, invece, il “sistema” extracontrattuale: si intende spostare i maggiori oneri scaturenti dai contenziosi sulle strutture e sulle loro assicurazioni.
La materia è complessa e, proprio per questo, consiglio sempre di farsi seguire fin dai primi passi (cioè quando si sta considerando se valga la pena o meno fare causa per risarcimento) da un avvocato esperto e competente. Nel mio studio è inoltre pratica comune svolgere una pre-analisi gratuita del caso che ci viene sottoposto: chiunque si trovi nella necessità di poter richiedere un risarcimento per malpractice medica, ma non sa come fare, può mettersi in contatto con noi spiegandoci quale sia la sua situazione – il mio studio farà sapere al più presto l’esito dell’analisi, dopo aver vagliato la procedibilità del caso.
Studio Boero si occupa di assistere e rappresentare chi richiede Consulenza Legale specifica, previa valutazione personalizzata di ogni caso.