Responsabilità medica e Legge Gelli: fare causa direttamente all’assicurazione dell’ospedale?
Nel 2017 la Legge Gelli ha dato chance e fiducia a chi volesse richiedere un risarcimento per responsabilità. Perché? Perché la legge prometteva la possibilità di chiamare in causa – direttamente – l’assicurazione del medico e dell’ospedale. A due anni di distanza come sono andate le cose? Un ritratto a luci ed ombre e delle indicazioni – concrete – su come avere giustizia, anche attraverso le strette maglie di una giurisprudenza lacunosa e difficile.
Dopo l’emanazione della Legge Gelli nel 2017, ho tirato un sospiro di sollievo.
Finalmente si scriveva nero su bianco, in una Legge della Repubblica, che il paziente danneggiato da responsabilità medico-sanitaria avrebbe potuto chiamare in causa, oltre all’ente ospedaliero ovviamente responsabile, anche la compagnia assicurativa di quest’ultimo.
Così il danneggiato poteva uscire dai labirinti burocratici dell’ospedale e rivolgersi direttamente anche a chi effettivamente avrebbe, in ultima analisi e nella (presunta) maggioranza dei casi, messo mano al portafogli per risarcire il danno (cioè l’assicurazione – presuntivamente).
Ma perché tutti questi “presunto” e “presuntivamente”?
Perché le cose, dopo due anni e mezzo dalla suddetta legge, non sono per niente andate così.
Il lato oscuro – la legge non è stata attuata: quali le conseguenze? Possiamo chiamare in causa le assicurazioni?
Il problema è in sostanza il seguente: la Legge Gelli ha giustamente previsto che, prima che fosse concesso al danneggiato di chiamare in causa anche l’assicurazione, dovessero essere stabiliti con precisione “i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
Questi requisiti minimi avrebbero dovuto essere determinati con dei “decreti attuativi” della Legge, che dovevano essere emanati entro 120 giorni (quindi entro agosto 2017).
Tali decreti, dopo oltre due anni, non sono ancora stati emanati.
La nefasta conseguenza di tale inattività ministeriale consiste nell’impossibilità di dare attuazione alla legge, in particolare alla norma in cui è previsto il diritto del soggetto danneggiato “… di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e’ stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private …”
Si può ovviare al problema e chiamare ugualmente in causa le assicurazioni?
La legge per fortuna ha lasciato uno spiraglio: anche in mancanza dei decreti attuativi, sussisterebbe una remota possibilità (interpretativa) di chiamare in causa le assicurazioni nella fase pre-contenziosa .
Per “possibilità interpretativa” intendo dire “possibilità di interpretare la legge in modo tale da” poterne desumere la facoltà di chiamare in causa l’assicurazione nel procedimento di ATP.
Con tali premesse, in alcuni casi “pilota” ho chiamato in causa l’assicurazione.
Questo è purtroppo una possibilità che si può vagliare solo conoscendo le prassi e gli indirizzi giurisprudenziali di ciascun singolo tribunale.
Un paio di esempi pratici, uno dei quali estratto da una mia causa:
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Alcuni provvedimenti del tribunale di Milano hanno di fatto negato, per questioni per lo più di carattere “pratico”, la possibile presenza nel procedimento di ATP della compagnia assicurativa. Si è ritenuto che chiamare in causa l’assicurazione in questa fase (ATP), non sarebbe stata una soluzione efficace poiché – in assenza dei decreti attuativi – non sarebbe poi stato possibile proseguire la causa continuando a coinvolgere l’assicurazione, nel caso in cui l’ATP non fosse stato sufficiente a raggiungere un accordo transattivo.
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In un altro mio caso presso il Tribunale di Bergamo, invece, il Giudice ha concesso la partecipazione dell’assicurazione all’ ATP.
Per quest’ultimo felice caso si legga la parte evidenziata in giallo dell’ordinanza del 16 Gennaio 2019, Trib. Bergamo, Dott. Del Giudice.
Questo è stato un ottimo risultato: una scossa al sistema ed un campanello d’allarme per le lobbies assicurative.
Legge Gelli: le buone notizie (in sintesi)
La Legge Gelli ha comunque portato con sé alcune buone notizie. Vediamone assieme alcune:
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Ha riformato il contenzioso sanitario con nuovi approcci conciliativi e norme che hanno di fatto migliorato ed accelerato i contenziosi. Purtroppo, l’assenza dell’assicurazione in giudizio – intento dichiarato, ma non attuato – ha creato gravosi intoppi.
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In alcuni casi il sistema è stato benevolmente “forzato”, ed i Giudici hanno concesso la chiamata in causa dell’assicurazione in ATP (come da mia esperienza relativa alla causa presso il Tribunale di Bergamo, riportata nel paragrafo precedente).
L’attuazione della legge è vicina
Tra poco la norma sarà finalmente attuata tramite l’emanazione dei decreti (vedi questo articolo) ed i danneggiati vedranno ampliati, finalmente, i loro diritti, poiché potranno chiedere i danni direttamente all’assicurazione dell’ente ospedaliero.
Nello stesso modo in cui, da molti anni, avviene per i casi di lesioni personali a seguito di sinistri stradali.