Tabelle Milanesi e Risarcimento del Danno Biologico: la Cassazione Cambia le Regole
Il modello di riferimento per stabilire il risarcimento del danno biologico e del danno morale è stato, per anni, rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione sembra far cadere anche questa certezza consolidata. Quali sono, dunque, le conseguenze pratiche per chi richiede un risarcimento?
Il rapporto controverso tra Tabelle Milanesi e Giurisprudenza
Il rapporto tra le Tabelle Milanesi (di cui avevamo già parlato) e la Giurisprudenza Costituzionale e di Cassazione è sempre stato tutt’altro che lineare e pacifico.
Vale la pena ricordare che, da oltre dieci anni, la Legge ha stabilito la necessità di produrre una Tabella Nazionale per il risarcimento del danno biologico. Purtroppo, tuttavia, quest’ultima non è stata mai redatta, nel continuo procrastinare che troppo spesso caratterizza l’attività normativa nel nostro Paese.
Le Tabelle Milanesi — di cui avevamo già parlato in un precedente approfondimento — sono diventate così il punto di riferimento obbligato per tutti gli operatori del diritto nel campo del risarcimento del danno biologico. In assenza di una tabella nazionale, rappresentano il faro dei navigatori nell’orbe terracqueo della liquidazione del danno.
Tale faro, tuttavia, è costantemente soggetto a studi, riproposizioni, correzioni e contrasti dottrinali e giurisprudenziali.
La Sentenza n. 25164/2020: cosa cambia
L’ultimo aggiornamento significativo in termini cronologici è rappresentato dalla sentenza 10 novembre 2020, n. 25164 della Corte di Cassazione. Come spesso accade con le pronunce della Suprema Corte, essa spariglia le carte, col risultato che nulla è stabile, nulla è standard: panta rei.
È importante, quindi, che il tuo avvocato consideri tutte queste sfumature e inserisca anche questa sentenza nella sua “cassetta degli attrezzi” giuridica, per costruire una strategia difensiva aggiornata e solida.
Come funzionano le Tabelle Milanesi: danno biologico e danno morale
Secondo lo spirito delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, ogni punto percentuale di invalidità esprime un unico valore omnicomprensivo, che ingloba il risarcimento sia del danno biologico sia del danno morale — comprensivo di quello esistenziale, psichico e di ogni relativa accezione.
Il giudice può andare oltre questo valore standardizzato soltanto se il richiedente riesce a dimostrare di trovarsi in una situazione concreta diversa dallo “standard” applicativo. In altre parole, deve provare di aver subito una sofferenza morale ed esistenziale superiore a quella mediamente patita da un soggetto che abbia subìto una lesione analoga, quantitativamente parlando.
Perché la Cassazione non approva lo “standard” per il danno morale
La pronuncia della Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 25164 del 10 novembre 2020, evidenzia alcune criticità specifiche nell’applicazione delle Tabelle Milanesi. In particolare, la Corte ritiene non corretta la previsione di un criterio standard di liquidazione riferito anche al danno morale, delineando la necessità di apportare correttivi alle anzidette tabelle nei casi in cui non si riesca a dimostrare in giudizio la sussistenza concreta del danno morale.
Il caso concreto al centro della sentenza
La sentenza decide su una domanda di risarcimento del danno in cui l’attore si era visto riconoscere, sia in primo che in secondo grado, importi relativi alla “personalizzazione” della propria sofferenza morale, applicando le Tabelle di Milano.
La sentenza d’appello è stata quindi impugnata, dando così alla Corte Suprema l’occasione di intervenire nuovamente sul tema e di descrivere con precisione i limiti di operatività della personalizzazione del danno morale.
Cosa si intende per “personalizzazione” del danno
La Corte definisce la personalizzazione del danno come una “variazione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, ossia dell’incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali” riguardanti il soggetto danneggiato. In sostanza, la personalizzazione pone in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il singolo caso.
La cassazione della sentenza d’appello: perché
In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, poiché questa aveva fondato la personalizzazione del danno su circostanze del tutto normali, standard e comuni, derivanti dall’evento lesivo tipico — quindi nulla di particolare oltre la normalità attesa.
Secondo la Corte, la personalizzazione oltre il livello standard delle Tabelle Milanesi è in questo caso erronea, per una ragione precisa: le tabelle incorporano già, nel valore monetario del singolo punto di invalidità, anche il pregiudizio morale standard, senza che questo possa quindi essere considerato una voce autonoma e separata.
Un principio fondamentale: le Tabelle Milanesi non sono vincolanti
Emerge dalla sentenza un ulteriore principio di grande rilevanza pratica: secondo la Corte, il giudice potrebbe anche quantificare il danno morale al di sotto dello standard determinato nel punto percentuale delle Tabelle Milanesi. Queste ultime, in definitiva, sono solo un punto di riferimento orientativo e non hanno valore vincolante.
A seguito di questo orientamento, il danneggiato in questione ha visto notevolmente ridursi il valore economico del proprio risarcimento, perché i giudici hanno cassato il quantum relativo alla personalizzazione, ritenuta erronea e priva di adeguato supporto probatorio.
Come si prova il danno morale: gli strumenti legali
In estrema e concreta sintesi, il danno relativo alla personalizzazione non è quello semplicemente definito dal medico-legale. Al contrario, deve essere provato in modo specifico attraverso l’attività istruttoria preparata ed eseguita dall’avvocato che segue il tuo caso.
⚠️ Attenzione: se il danno morale non è minimamente provato, il giudice può anche ridurre gli importi standard delle Tabelle Milanesi, peggiorando ulteriormente la posizione del danneggiato.
Questa prova può essere fornita attraverso diversi parametri legali, tra cui:
- Presunzioni iuris tantum (relative, superabili con prova contraria)
- Presunzioni iuris et de iure (assolute, non superabili)
- Fatti notori di comune esperienza
- Massime di esperienza consolidate
- Regole naturali, statistiche, scientifiche o esperienziali
Quantificazione del danno: le problematiche principali
Il danno deve essere provato sotto due aspetti distinti e complementari:
- Responsabilità — chi ha causato il danno
- Quantificazione — quale valore economico attribuire al danno subìto
Un danno può avere un responsabile chiaramente identificato, ma se non è correttamente quantificato, il risarcimento potrà essere irrisorio oppure addirittura inesistente. Come abbiamo appena visto, esistono casi concreti in cui il danneggiato è stato congruamente risarcito in primo grado e in appello, salvo poi vedersi ridurre significativamente il quantum in sede di Cassazione.
Per evitare di incorrere in tali situazioni, è fondamentale che il tuo caso venga correttamente istruito sin dall’inizio. Si tratta, in definitiva, di un compito che spetta interamente al tuo avvocato, con competenza, tempestività e rigore metodologico.
Per qualunque dubbio tu possa avere sul risarcimento del danno biologico o morale, non esitare a a contattare il nostro studio. Una valutazione preventiva può fare la differenza tra un risarcimento adeguato e uno irrisorio



