Ancora sulla tutela del TRASPORTATO: il “TRASPORTANTE” deve avere una – anche minima – colpa?
Risarcimento terzo trasportato: sinistro stradale.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha sparigliato le carte e rischia di complicare la vita a ogni terzo trasportato coinvolto in un sinistro: quanto sarà più difficile ottenere un risarcimento?
Abbiamo già spiegato in passato che il trasportato che subisce un danno non può avere colpa, e quindi deve essere sempre risarcito.
Abbiamo anche precisato che la questione, in astratto, sembra semplice — ma nel concreto nasconde insidie.
Ecco che compare all’orizzonte una sentenza di Cassazione che complica la situazione: secondo gli ermellini (sentenza 13 febbraio 2019, n. 4147), il conducente dell’auto su cui viaggia il trasportato dovrebbe perlomeno essere corresponsabile del sinistro, affinché la sua assicurazione abbia l’obbligo di risarcire. In caso contrario, a dover pagare sarà l’assicurazione del veicolo di controparte.
Questa sentenza scompiglia le carte in gioco. Vediamo perché.
Cosa dice il Codice delle Assicurazioni — e perché la sentenza 4147/2019 sembra contraddirlo
L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni — che disciplina il risarcimento del trasportato — è una norma di derivazione comunitaria. Assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale: fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante, prescindendo dall’accertamento della responsabilità dell’incidente. In questo modo solleva il terzo trasportato dai rischi e dagli oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice (cfr., ex plurimis, Cass. III civile, sentenza n. 16181 del 30/07/2015).
La tutela del terzo trasportato risultava così forte e pregnante da essere pienamente esperibile anche nei casi in cui:
- manchi copertura assicurativa a uno dei veicoli coinvolti;
- il veicolo sia condotto da guidatore minorenne.
Un altro precedente significativo (Cass. 16181/2015) sottolinea come il trasportato, agendo in via diretta contro l’assicuratore del vettore, debba unicamente provare il danno subito, senza allegare le modalità dell’incidente. L’individuazione della responsabilità dei rispettivi conducenti è — o era? — irrilevante ai fini dell’art. 141 Cod. Ass.
«Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.»
Questa lettura appare costituzionalmente orientata (C. Cost. Ord. 208/2008 e 440/2008): mira a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente verso la compagnia del veicolo su cui viaggiava.
La sentenza del 2019 pone grossi limiti a questa visione semplificata e favorevole al trasportato-vittima. Scopriamo subito come.

Cosa è cambiato dopo la sentenza 4147/2019?
Fino a quella sentenza, il quadro era chiaro. Da quel momento, si è configurato un contrasto giurisprudenziale: esistono contemporaneamente due orientamenti diversi — a volte opposti — sulla medesima situazione giuridica, entrambi espressi dalla stessa Corte di Cassazione civile.
Può sembrare un paradosso, ma succede.
Spetterà al singolo giudice, che presieda una causa civile in cui tale questione venga sollevata, decidere quale dei due orientamenti applicare. La sua decisione dovrà fondarsi su un ragionamento corretto, altrimenti sarà contestabile in appello e in Cassazione.
In sintesi: secondo la nuova sentenza 4147/2019, il trasportato non può rivolgersi sempre e comunque all’assicurazione di chi lo trasportava. Può farlo soltanto quando colui che lo trasportava abbia avuto almeno una piccola quota di colpa nella causazione del sinistro.
Negli altri casi, dovrà rivolgersi alla controparte.
I problemi pratici per il trasportato
Esiste un’ampia dottrina e giurisprudenza precedente al 2019 che stabiliva il diritto del trasportato a essere risarcito dall’assicurazione del vettore sempre e comunque, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
La logica era semplice: il trasportato si rivolge all’assicurazione del trasportante, e da quest’ultima viene pagato.
Dal 2019 in poi, questa semplicità non è più garantita. Il trasportato dovrà farsi carico di un’analisi aggiuntiva:
“Chi mi trasportava ha avuto almeno una piccola colpa nella causazione del sinistro?”
Se la risposta è no, rivolgersi all’assicurazione del trasportante diventa rischioso: quest’ultima potrà opporre la sentenza 4147/2019 e sostenere di non essere tenuta a pagare.
Come tutelarsi
Come sempre, è indispensabile valutare attentamente il caso concreto.
Le prove si deteriorano, i testimoni dimenticano, i termini di prescrizione corrono. Ogni giorno senza una corretta gestione legale è un rischio concreto per il risarcimento che ti spetta.
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