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Ancora sulla tutela del TRASPORTATO: il “TRASPORTANTE” deve avere una – anche minima – colpa?

21 Ottobre 2020

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha sparigliato le carte e rischia di complicare la vita ad ogni terzo trasportato coinvolto in un sinistro: quanto più difficile sarà ottenere un risarcimento in questo caso?

Abbiamo già detto in passato che il trasportato che subisce un danno non può avere colpa, quindi deve essere sempre risarcito.

Abbiamo anche detto che la questione in astratto sembra semplice, ma nel concreto nasconde insidie.

Ecco infatti che compare all’orizzonte una sentenza di Cassazione che complica la situazione: secondo gli ermellini (sentenza 13 febbraio 2019, n. 4147) il conducente dell’auto su cui viaggia il trasportato dovrebbe perlomeno essere corresponsabile del sinistro, affinché la sua assicurazione abbia l’obbligo di risarcire. Altrimenti dovrà risarcire l’assicurazione del veicolo di controparte.

Questa sentenza scompiglia le carte in gioco. Vediamo perché.

Cosa dice il codice delle assicurazioni, e perché la sentenza 4147 del 2019 sembra contraddirlo

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L’art. 141 del codice delle assicurazioni – che riguarda il risarcimento del trasportato – è norma di derivazione comunitaria, che assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante, e prescinde dall’accertamento della responsabilità dell’incidente, sollevando il terzo da rischi e oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice (cfr., ex plurimis, Cass. III civile, sentenza n. 16181 il 30/07/2015).

Addirittura, la tutela del terzo trasportato risulta (o risultava?) così forte e pregnante, da essere pienamente esperibile anche nel caso in cui mancasse copertura assicurativa ad uno dei veicoli coinvolti, o il veicolo sia condotto da guidatore minorenne.

Un altro precedente significativo (Cass. 16181/2015) sottolinea come il trasportato, che agisca in via diretta contro l’assicuratore del vettore, debba unicamente provare il danno subito, senza allegare le modalità dell’incidente, giacché l’individuazione della responsabilità dei rispettivi conducenti è (sarebbe?) irrilevante ai fini dell’art. 141 Cod. Ass.

«Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».

La suddetta lettura appare costituzionalmente orientata (C. Cost. Ord. 208/2008 e 440/2008), infatti mira a rafforzare la posizione del trasportato, considerato un soggetto debole e a legittimarlo ad agire direttamente verso la compagnia del veicolo su cui viaggiava.

La sentenza del 2019 pone grossi limiti a questa visione semplificata e favorevole al trasportato-vittima. Perché? Scopriamolo subito.

Quanto appena spiegato era sicuramente vero fino alla sentenza 4147 del 2019. Ora cosa è cambiato?

Premetto che in casi come questi si configura un cosiddetto “contrasto giurisprudenziale”. In pratica vi sono, in contemporanea, due orientamenti diversi (a volte opposti) in ordine ad una medesima situazione giuridica, entrambi espressi dalla medesima corte di cassazione civile.

Può sembrare un paradosso, ma succede.

Spetterà al singolo giudice, che presieda una causa civile ove tale questione sia posta in gioco, decidere quale applicare tra i due orientamenti. Ma la sua decisione dovrà fondarsi su un corretto ragionamento, altrimenti sarà contestabile in appello ed in cassazione.

In conclusione, secondo la nuova sentenza 4147 del 2019 il trasportato non potrebbe rivolgersi SEMPRE E COMUNQUE all’assicurazione di chi lo trasportava, ma potrebbe farlo SOLAMENTE quando colui che lo trasportava abbia avuto ALMENO una piccola quota di colpa nella causazione del sinistro.

Negli altri casi, dovrà andare a batter cassa da controparte.

All’orizzonte, grossi problemi pratici per il trasportato

Esistono ampia dottrina e giurisprudenza precedenti alla sentenza del 2019 che decretarono che il trasportato sarebbe dovuto essere risarcito dall’assicurazione del vettore sempre e comunque, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

Semplice: il trasportato si rivolge all’assicurazione del trasportante e da quest’ultima sarà pagato.

Dal 2019 in poi il trasportato non potrà più ragionare così semplicemente, ma dovrà farsi carico di una ulteriore analisi: “chi mi trasportava ha avuto almeno una piccola colpa nella causazione del sinistro?”

Perché se non ne ha avuta proprio nessuna, sarà rischioso chiedere il risarcimento all’assicurazione di chi mi trasportava, la quale potrà opporre la sentenza 4147/2019 e sostenere che non sarebbe lei a dover pagare…

Come al solito, bisogna valutare attentamente il caso concreto e scegliere la soluzione che sottoponga il mio assistito al minor rischio processuale. Concreto rischio di perdere la causa e addirittura di vedere prescritto il proprio diritto risarcitorio.

Se tu o un tuo conoscente vi trovate in una situazione di dubbio, non esitate a contattarci.

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