Skip to main content
Pubblicato il
Seguici su

L’emergenza COVID-19 può esimere il medico e le strutture da responsabilità professionale?

20 Dicembre 2020

La domanda che molti mi rivolgono è se l’emergenza Covid oggi in atto possa esimere il medico e la struttura sanitaria dalle proprie responsabilità in ordine ad eventuali errori o negligenze. Circostanze che, come sappiamo, possono ben consistere in omissioni. Esempio principe: omissioni nelle cure di patologie cardiologiche / neoplastiche, che possano avere (o abbiano, in concreto, avuto) esiti letali.

Vediamo di rispondere a questa domanda, anche se – come sempre – qualunque linea guida giuridica non può prescindere dall’analisi del caso concreto.

Gli articoli 1176 e 2236 del codice civile e la soluzione di problemi difficili

L’art. 2236 c.c. prevede che “quando lo svolgimento dell’incarico professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave”.

L’art. 1176 c.c., al secondo comma, recita: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.”

file-6786635

L’esposizione letterale di queste norme potrebbe sorprendere il cittadino (magari danneggiato da un atto medico), risultandogli incomprensibile il motivo per cui – così sembrerebbe – egli debba accontentarsi di una minore diligenza da parte del medico, proprio allorché quest’ultimo stia affrontando problemi tecnici di particolare difficoltà.

Secondo la logica comune infatti dovrebbe vigere il principio contrario: si dovrebbe esigere diligenza maggiore, quanto più alta sia la complessità del caso.

In realtà quello che tali norme vogliono imporre è l’applicazione della sanzione all’operatore sanitario solo quando la sua colpa sia oggettivamente “grave”, o addirittura sussista dolo. In buona sostanza: più il caso è difficile, più sarà possibile dispensare l’operatore da colpa, qualora questa sia lieve, poiché in situazioni particolarmente complesse una dose minima di imperizia può essere tollerata.

Il punto fondamentale è comprendere se l’emergenza Covid-19 possa essere considerata una situazione implicante “problemi tecnici di speciale difficoltà”. La risposta a questo quesito sembra essere positiva, almeno questo è quanto si rileva in questi mesi in dottrina, e nell’applicazione pratica che si evince da alcune sentenze.

Secondo varie interpretazioni risulta “scusabile” l’eventuale imperizia ricollegabile alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l’attività professionale medica ha incontrato nella situazione emergenziale da Covid-19.

Problematiche di responsabilità medica inerenti a Covid-19

Le ipotesi di responsabilità professionale relative alla cura dei malati di Covid-19 non sono diverse – in astratto e generalizzando – da quelle relative alla cura di una qualsiasi infezione:

  1. errore o omissione diagnostica = non avere correttamente e tempestivamente individuato il virus nel paziente;
  2. errore terapeutico = errata esecuzione di trattamenti per guarire il malato;
  3. errore o omissione relative al contenimento del virus = cioè nell’adozione delle misure precauzionali (isolamento del paziente, sanificazione ambientale, disinfezione degli strumenti, utilizzo di camici, mascherine, ecc.)

Tuttavia la patologia Covid-19 è ancora poco conosciuta dalla scienza medica, inoltre l’enorme e improvvisa quantità di malati ha superato le risorse disponibili. Per queste ragioni si tende ad approvare l’azione giudiziaria solo in casi di colpa grave, come abbiamo visto poco sopra.

L’attuale situazione ha comunque suscitato in molti addetti ai lavori la preoccupazione relativa ad una prossima ed incombente esposizione giudiziaria in danno al personale sanitario e – soprattutto – alle strutture. Tant’è vero che fu ipotizzato un emendamento di esonero totale di responsabilità nel decreto “Cura Italia”. Emendamento che, tuttavia, per fortuna rimase lettera morta, essendo già previsti nel nostro sistema di diritto civile tutti gli strumenti adeguati a gestire una adeguata modulazione della responsabilità professionale sanitaria, anche nell’ambito di eventi estremi come quelli che stiamo vivendo.

file-1350476

Occorre focalizzarsi sul fatto che non esistono ancora, allo stato attuale:

  1. né farmaci testati di certa efficacia contro il virus,
  2. né linee guida terapeutiche condivise e consolidate nella comunità scientifica,
  3. né buone pratiche clinico-assistenziali condivise e consolidate nella comunità scientifica.

Appare perciò poco probabile che al medico possa essere rimproverato il fatto di non essersi attenuto alle «raccomandazioni previste dalle linee guida» (art. 5 della Legge Gelli-Bianco).

Queste sono le conclusioni – in linea di massima e salvo casi di conclamata e grave responsabilità – relative ai casi specifici di Covid-19.

Vi sono però altre situazioni da valutare diversamente e con più rigore:

  1. la responsabilità delle strutture per mancata attuazione di adeguati accorgimenti sanitari e
  2. la responsabilità professionale medica per problematiche NON inerenti a Covid-19 (ma avvenute in epoca di Covid-19)

Responsabilità medica per mancata attuazione di adeguati accorgimenti sanitari per evitare la diffusine del virus (cenni al tema delle RSA)

Sussistono spazi per un’affermazione di responsabilità del personale e delle strutture sanitarie, riguardo al tema della mancata adozione di accorgimenti atti ad evitare la

diffusione del virus all’interno dell’ospedale.

Potrà essere rilevata una diretta responsabilità derivante dall’inadempimento degli obblighi strutturali ed organizzativi che impegnano ogni nosocomio a fare in modo che le cure vengano prestate in un contesto di livello adeguato rispetto alle circostanze del caso concreto.

Prendendo spunto dalle controversie in tema di infezioni nosocomiali, si può correttamente dire che – pena l’attribuzione di gravi responsabilità civili e penali – deve essere garantito dall’ente sanitario il compimento di specifiche attività, quali

  1. l’isolamento dei malati,
  2. la sanificazione ambientale,
  3. la disinfezione degli strumenti,
  4. l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ecc…

Casi di inadeguata organizzazione riguardano certamente alcuni ospedali, ma in misura ancor più ragguardevole le cliniche di lunga degenza, le RSA di cui si è tanto discusso, e che sono attualmente nel mirino di varie inchieste giudiziarie.

Il mio studio segue attualmente da vicino lo sviluppo di alcune di tali vicende giudiziarie, essendo impegnato nella cura dei diritti e degli interessi degli eredi delle vittime di questo genere di malpractice.

Se desideri avere un contatto diretto con me per problematiche che sono accadute a te o a tuoi conoscenti e parenti ricoverati in RSA, puoi farlo accedendo a questa pagina.

Problematiche di responsabilità medica NON inerenti a Covid-19 (ma avvenute in epoca di Covid-19)

Una tematica veramente scottante inerisce alla gestione dei casi di malpractice non ricollegabili a Covid-19, ma avvenuti nel periodo di emergenza da Covid-19.

In sostanza: che dire in riferimento alla malasanità ordinaria? È stata forse fagocitata dall’emergenza sanitaria? Che dire dei pazienti che hanno avuto accesso al pronto soccorso, ad esempio, per malattia cardiaca, e non sono stati adeguatamente curati a causa dell’affluenza eccessiva dovuta all’emergenza? Sussiste responsabilità della struttura sanitaria o tutto risulta oscurato ed affievolito dall’attuale situazione implicante “problemi tecnici di speciale difficoltà”?

file-9267664

A mio parere questi casi devono essere valutati al di fuori del perimetro di “responsabilità affievolita” riguardante la malattia Covid-19.

La situazione epidemica non può ovviamente costituire un paravento dietro il quale nascondere le responsabilità conseguenti ad episodi di vera e propria malpractice, che può comunque esistere anche in simili contesti.

Il medico chiamato ad operare in un contesto di criticità deve comunque fare tutto quanto rientra nelle sue possibilità per cercare di sopperire alle sfavorevoli circostanze e adottare, nei limiti in cui ciò sia tecnicamente possibile, le misure e gli accorgimenti che siano in grado di porvi totalmente o parzialmente rimedio.

Qualora si riscontri una mancata ottemperanza a tale obbligo, quindi, se ne dovrà rispondere.

Il Coronavirus non può assurgere ad unica malattia di cui la sanità pubblica debba farsi carico: non devono infatti essere trascurate tutte le altre patologie, spesso anche più letali.

Naturalmente impostare una richiesta di risarcimento danni in tale contesto emergenziale, anche se relativa a casi “esterni” alla specificità dell’infezione Covid-19, presenta peculiarità, necessita di varie cautele e preventivi approfondimenti. Tale complessa procedura è gestibile solo tramite l’azione congiunta di avvocati esperti in questa materia e medici specialisti opportunamente formati in tema di responsabilità civile.

Per questa ragione, per qualunque dubbio tu possa avere, o se hai necessità di una pre-analisi del tuo caso, non esitare a contattarci