Strada vicinale, il Comune deve pagare parte delle spese?
Il discorso delle strade vicinali e poderali ha sempre ingenerato dubbi e problemi. Di chi è la competenza? Chi vi può passare? Se occorre un sinistro di chi è la colpa? Insomma, tante domande.
Le stesse domande che si è posto un agricoltore del Lazio che aveva i suoi terreni nell’agro-pontino. Salvatore (nome di fantasia), aveva sempre utilizzato la strada poderale che altro non è che un segmento stradale – sovente strada bianca – che collega la strada comunale con i terreni, quello di Salvatore e quello dei fratelli. Da sempre quella strada è stata condivisa da tutti i fratelli senza alcun problema, suddividendo le spese per la manutenzione.
Strada vicinale, quando manca l’accordo
L’accordo per l’utilizzo e la manutenzione della strada vicinale è perdurato fino a quando uno dei fratelli di Salvatore ha venduto il proprio podere. Il nuovo proprietario, guarda caso un assessore di un vicino Comune, ha iniziato a utilizzare la strada vicinale come se fosse di suo uso esclusivo. Ha piantato file di oleandri ornamentali e ha ottenuto dal Comune che venisse posto il manto stradale. Di fatto quella strada, che univa una strada comunale con un’altra attraversando appunto i terreni di cui sopra, ha iniziato a diventare sempre più trafficata, con le conseguenze che si possono immaginare.
In breve tempo la strada ha subito le conseguenze di tutto quel passaggio di auto: manto con grosse buche, detriti, qualcuno addirittura aveva pensato di utilizzarla come discarica. I malumori, come è facile immaginare, non hanno tardato a manifestarsi, anche perché le spese continuavano comunque a essere suddivise tra tutti i proprietari dei fondi. Poi un giorno l’amara sorpresa. La strada, che era una strada poderale, non risultava più essere come tale ma bensì un tronco stradale. Peccato però che Salvatore e tutti gli altri proprietari hanno continuato a pagare le spese. Da qui la richiesta del risarcimento danni da parte dei proprietari. Ma come stanno le cose? Possono davvero ottenere un risarcimento?
Strade vicinali, diamo una definizione
Per capire a fondo quali siano i diritti di Salvatore e di chi si trova nella sua condizione, è bene per prima cosa conoscere la definizione di strada vicinale e del suo inquadramento giuridico. La strada vicinale, solitamente è una strada di proprietà privata o condivisa da più privati. Questa tipologie di strade nasce per poter servire i terreni circostanti. Capita però, delle volte, che tali strade vengano utilizzate anche da altre persone al di fuori dei proprietari dei terreni che servono, diventando dunque di pubblica utilità.
In diverse circostanze, inoltre, anche il Comune prende attivamente parte all’utilizzo di queste stradine, proprio come è accaduto nel caso che abbiamo raccontato. La strada, quindi diviene di fatto una servitù di passaggio a favore di tutti i cittadini. Quando tali strade vicinali diventano a uso pubblico, il Comune è tenuto a contribuire alle spese, diversamente no, e tutte le spese sono suddivise tra i vari proprietari.
Quindi, in questo specifico caso, il Comune, a sensi dell’art. 3 del D.lgs. Luogotenenziale del 01.09.1918, n. 1446, il dovrebbe concorrere per obbligo alle spese di riparazione, sistemazione e manutenzione, straordinaria e ordinaria, della strada vicinale. La misura di tale contributo può variare da 1/5 alla metà della spesa, a seconda di quella che è l’importanza della strada in questione, più la strada è importante, più il Comune partecipa alle spese. Resta comunque il vincolo, per ottemperare a tali spese, che la strada sia a uso pubblico.
Spese per la manutenzione, se il Comune non contribuisce
In realtà il D.lgs. Luogotenenziale è anche stato abrogato in seguito all’entrata in vigore dell’art. 2 del Decreto Legge 22 del dicembre 2008, n. 200 e che dispone quanto segue: “1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato 1. 2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’Allegato 1.”
Ma non è tutto così semplice, dato che suddetto decreto viene ripreso, prima che venisse abrogato, dal D.lgs. del 1 dicembre 2009 n. 179: “Sono sottratte all’effetto abrogativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell’Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni”. Insomma, un discreto groviglio da dipanare.
In sunto, a pagare la manutenzione delle strade vicinali, sono generalmente i proprietari dei terreni che si uniscono, se più di uno, anche in consorzi. Il Comune, a prescindere dai consorzi, dovrebbe però comunque partecipare.
Pertanto, nel caso di Salvatore si potrà certamente ricorrere al fine di ottenere un risarcimento del danno. Va detto però che è sempre bene, come del resto si fa nei casi di sinistro stradale o di malasanità, appoggiarsi a un legale che possa aiutare il richiedente il risarcimento a ottenere ristoro dei danni nel minor tempo possibile.