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Sanzione amministrativa: accertamento e contestazione

17 Ottobre 2017

In caso ci venga notificata una sanzione amministrativa cosa dobbiamo fare? E quando è possibile fare ricorso?

Sanzione amministrativa: cos’è in realtà

Una sanzione amministrativa è la conseguenza di un illecito amministrativo, da cui deriva, in particolare in materia di codice della strada e salvo rare eccezioni, una sanzione pecuniaria, cioè il pagamento obbligato di una cifra di denaro.

Alla sanzione pecuniaria può anche aggiungersi quella che viene definita una sanzione amministrativa accessoria, caratteristica proprio del codice della strada. Questa sanzione aggiuntiva può essere comminata sotto forma di sospensione o revoca della patente o dei documenti di circolazione, obbligo di sospensione di attività, confisca, obbligo di ripristino, fermo amministrativo.

Accertamento e contestazione

Si fa a volte una certa confusione tra accertamento e contestazione di una sanzione amministrativa.

Cerchiamo di fare un po’ di ordine e chiarezza:

  • L’accertamento consiste nella conclusione delle indagini e delle valutazioni che la P.A. deve portare a termine per verificare ed esaminare l’illecito in essere. Esso, quindi, non coincide con il momento in cui vengono acquisiti gli elementi dell’illecito che si vuole contestare.

  • La contestazione di un illecito si riferisce al momento in cui essa viene rigirata all’interessato. La contestazione, una volta accertata, può essere contestata entro 90 giorni dall’accertamento, che possono diventare 360 se l’interessato si trova all’estero. I 90 giorni si calcolano dal momento in cui chi ha svolto l’accertamento consegna la documentazione alla posta o all’ufficiale giudiziario.

Cosa fare in caso di sanzione amministrativa

Le multe sono delle vere e proprie sanzioni amministrative che vengono comminate in seguito ad una violazione del Codice della Strada.

Capita che si possa essere vittima di una sanzione ingiusta, o che vi sia un qualche vizio di forma da parte di chi ha applicato la sanzione, o ancora che il verbale risulti essere incompleto, oppure che sia stato consegnato un doppio verbale relativo all’infrazione. Ci sono queste e altre motivazioni in seguito alle quali è consigliabile fare ricorso, che va effettuato al Prefetto o al Giudice di Pace.

Ricorso al Prefetto

Secondo l’articolo 203 del D.lgs. del 1992, è possibile fare Il ricorso (gratuito) alla multa entro 60 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione, cioè dal momento in cui viene consegnata tramite posta a casa.

Ecco le modalità per presentare questo ricorso:

  • Inviando di una lettera in carta semplice attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Prefetto o indirizzata al comando di polizia municipale o anche all’ufficio dell’organo accertatore, o con semplice consegna a mano, che però è sconsigliabile.

  • Allegando una copia del verbale e la documentazione utile ai fini della richiesta, come ad esempio delle foto.

Il Prefetto ha 120 giorni di tempo per accogliere o rigettare le ragioni che hanno indotto a fare ricorso, quindi decide se annullare la multa o condannare al pagamento di una cifra pari al doppio della sanzione originale, con le motivazioni che lo hanno portato a tale decisione. La sanzione deve essere notificata entro 150 giorni e si hanno 30 giorni di tempo per pagare la multa.

Qualora il Prefetto non risponda entro i termini previsti, cioè i 120 giorni, (180 se la richiesta è stata presentata alla Polizia Municipale), allora vale il meccanismo del silenzio/assenso, cioè accoglimento tacito del ricorso.

Giudice di Pace

Il ricorso al Giudice di Pace è invece disciplinato dall’articolo 204 bis del D.lgs. del 1992 e dev’essere eseguito entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della sanzione, quindi con tempi dimezzati rispetto a quelli del ricorso al Prefetto.

Questa tipologia di ricorso è un vero e proprio atto giurisdizionale e quindi comporta dei costi nell’ordine dei 43€ per le sanzioni di importo inferiore ai 1.100 €.

L’iter da seguire è il seguente:

  • Depositando la richiesta di ricorso presso la cancelleria del Giudice di Pace oppure può essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

  • Allegando la copia originale del ricorso, quattro fotocopie, la fotocopia dei documenti da sottoporre al giudizio del Giudice.

  • Allegando una copia del documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta del pagamento del contributo unificato dell’imposta di bollo.

Il Giudice di Pace, dopo aver preso visione degli atti, potrà decidere se il ricorso è inammissibile, convalidare la sanzione tramite un’ordinanza se il ricorrente non fosse presente, rigettare il ricorso e sanzionare il ricorrente al pagamento di una somma compresa tra il minimo e il massimo della previsione edittale, annullare la multa in parte o del tutto.

Questo tipo di ricorso non necessita della presenza di un avvocato, che però diventa necessario qualora il Giudice di Pace rigetti il ricorso e, quindi, si può fare appello ad un tribunale.

Attenzione ai casi complessi

Naturalmente, anche per quanto riguarda la contestazione di sanzioni amministrative, ci sono dei casi molto complessi.

I casi che richiedono più attenzione e cautela sono in particolare:

  • I casi riguardanti incidenti gravi e dove vi siano stati feriti.

  • I casi dove è molto difficile la ricostruzione dell’incidente stradale.

  • I casi nei quali c’è anche la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

In questi frangenti, come per esempio accade anche quando si è vittima di un danno da malasanità, è sempre meglio affidarsi alla consulenza di un legale che sappia come gestire al meglio la pratica onde evitare ulteriori problematiche all’assistito.