Risarcimento danni da incidente stradale: posso richiedere danni oltre il valore dell’auto?
Quando si è coinvolti in un incidente stradale bisogna occuparsi di diversi aspetti, a partire dalla ricerca di eventuali testimoni, se chi ha causato l’incidente non se ne vuole assumere le responsabilità, alla produzione di tutti i documenti necessari per richiedere un risarcimento dei danni alle cose o alle persone.
Si deve poi mettere in conto che negli istanti successivi a un sinistro le persone coinvolte sono sempre scosse, poco lucide, e il rischio è quello di commettere degli errori che in seguito possono compromettere la possibilità di farsi risarcire il danno o i danni subiti. Bisogna quindi avere le idee chiare a priori, sperando ovviamente di non doversi trovare in simili situazioni, ma comunque preparati su come ci si deve comportare nell’eventualità e per quali danni si può richiedere il risarcimento.
Risarcimento danni per sinistro stradale, in cosa consiste
Per comprendere quali danni possono essere risarciti in caso di sinistro stradale, raccontiamo il caso di un cliente che ha chiesto una consulenza per un sinistro stradale avvenuto tempo fa. Il cliente era rimasto coinvolto in un sinistro del quale l’altro automobilista si era assunto la piena responsabilità. Ci siamo quindi trovati davanti a una condizione decisamente più semplice rispetto a quelle nelle quali l’accordo tra le due parti manca.
Nonostante questo, però, il cliente ha dovuto affrontare comunque alcune oggettive difficoltà. Infatti, l’auto è rimasta completamente distrutta nel sinistro, che ha causato danni anche alle persone, conducente e trasportati. Fortunatamente il protagonista della vicenda è stato, nonostante la situazione, abbastanza accorto e ha conservato tutte le ricevute delle visite, a partire dal pronto soccorso fino a tutte le sedute di fisioterapia effettuate dalle persone ferite nel sinistro.
Quindi i danni ai passeggeri e al conducente sono stati interamente risarciti secondo la regolare prassi del caso e anche l’auto è stata risarcita per quello che era il suo valore. Non solo, è stato risarcito anche quanto speso dal proprietario del mezzo rimasto distrutto per far rottamare l’auto ormai inservibile.
Se il danneggiato sostiene spese ulteriori
Il problema in questa vicenda, però, è stato che il danneggiato si trovava in una condizione economica particolarmente difficile, dato che si trattava di un lavoratore part time e che per non perdere il posto di lavoro ha dovuto chiedere un finanziamento per acquistare un’auto usata. Si è dunque trovato a dover sostenere delle spese non preventivate e pertanto sperava di poter ottenere un risarcimento anche per quel prestito che, se l’incidente non fosse avvenuto, non avrebbe certamente avuto necessità di richiedere.
Si può quindi ottenere anche questo tipo di risarcimento? Senza molti giri di parole, la risposta è no. Purtroppo, sebbene dal punto di vista umano e naturale questa possa sembrare un’ingiustizia, dal punto di vista prettamente legale al danneggiato non spetta alcun risarcimento per aver richiesto un finanziamento, vediamo più nel dettaglio.
Cosa prevede la normativa
A fare chiarezza su questo caso è la normativa. Nello specifico stiamo parlando dell’art. 1223 del codice civile che riporta: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.”
Proviamo a capire di cosa si sta parlando. La normativa si riferisce a casi di inadempimento. Per fare un esempio più chiaro, poniamo che un’azienda che rivende materiale edile abbia venduto a un suo cliente del materiale per 30 mila euro. Il cliente però si è trovato in un momento di difficoltà e non ha potuto ripagare il suo debito. A sua volta l’azienda edile si è ritrovata a dover pagare delle imposte e suoi propri debiti, ma non avendo liquidità sufficiente si è trovata nella condizione di chiudere; l’azienda edile è fallita.
Ora, di chi è la colpa del fallimento? Facciamo un ragionamento. Sicuramente, se l’azienda edile avesse ricevuto il denaro dovuto dal cliente insolvente, avrebbe potuto far fronte ai propri debiti e non risultare insolvente a sua volta e sicuramente non avrebbe fallito. Dunque la colpa del fallimento è imputabile al cliente debitore? Assolutamente no.
Torniamo quindi alla normativa. Stando alla legge, tra l’inadempimento e il danno deve esserci un nesso di causalità che possa quindi escludere dal risarcimento tutte le conseguenze dell’inadempimento che non siano scaturite in modo immediatamente diretto dallo stesso. In altre parole, per essere risarcito, il danno deve essere stato procurato in modo diretto dall’inadempimento. Per tale motivo il fallimento dell’azienda edile non può essere imputabile al debitore, il quale, magari, nemmeno sapeva delle condizioni in cui versava l’azienda.
D’altro canto, il fatto che l’azienda non avesse da parte il denaro sufficiente per fronteggiare i propri debiti, a prescindere da quanto dovuto dal debitore, non è una colpa del debitore medesimo.
Per lo stesso motivo, il danno cagionato al cliente che era rimasto coinvolto nel sinistro stradale, nella forma del finanziamento richiesto per acquistare un’auto usata, non può essere imputato alla controparte. Resta chiaro che umanamente la cosa possa sembrare ingiusta, dato che il cliente, se non avesse subito il sinistro e la sua auto non fosse rimasta distrutta, non avrebbe chiesto alcun finanziamento.
Del resto, stando a questo ragionamento, chi cagiona dei danni per inadempimento, potrebbe trovarsi a dover risarcire miliardi di euro, magari per l’inadempimento di pochi euro.
Ma allora quali danni possono essere risarciti se si è vittime di un sinistro stradale?
Per quanto riguarda i danni subiti dal mezzo, iniziamo subito col dire che le compagnie assicurative risarciscono le riparazioni solo nel caso in cui il costo delle stesse non ammonti a un valore maggiore di quelle del mercato del veicolo. Se quindi ho una Fiat Punto del 2004 che subisce un danno valutato per 8 mila euro, questi non mi verranno risarciti in quanto l’auto ha un valore decisamente inferiore sul mercato.
Quindi, chi possiede un’auto che ha già qualche anno e si trova vittima di un incidente nel quale l’auto subisce dei danni, potrebbe non vedersi risarciti i danni. Vista sotto questa ottica sembra una grossa ingiustizia, tuttavia è logico che per risarcire il danno le compagnie assicurative si basino su quello che è il valore del mercato, e poco importa se l’auto, anche se del 20o4, è sempre stata ben tenuta ed era come nuova, purtroppo i fattori da tenere in considerazione sono l’immatricolazione e i chilometri percorsi. In genere le compagnie si basano sui valori di Eurotax giallo, che indica appunto il prezzo di vendita, ed Eurotax blu, che invece indica il costo del ritiro dell’auto usata.
Si tratta quindi di un comportamento assolutamente lecito e che è normato dal nostro Codice Civile, vi è perfino una sentenza della Cassazione in merito e che evidenzia come un’auto riparata può avere una durata significativamente più lunga rispetto a quella che avrebbe avuto se non fosse stata coinvolta nel sinistro. Quindi, paradossalmente, se possediamo un’auto di dieci anni, e che a causa dell’incidente viene riparata, tale auto potrebbe durare diversi altri anni.
Vi sono invece altre cose che vengono considerate. Per esempio, se l’auto viene riparata, si deve considerare il suo deprezzamento, ovvero se l’auto incidentata e riparata dovesse essere rivenduta, avrebbe un valore di mercato decisamente più basso rispetto a quello che avrebbe potuto avere se non fosse stata coinvolta nel sinistro. Inoltre c’è da considerare anche il fermo tecnico, cioè i giorni lavorativi in cui l’auto si trova ferma dal carrozziere e meccanico per le riparazioni.
Procedura per risarcimento danno dell’auto
Il primo passo da compiere è sempre la denuncia del sinistro, se vi è accordo tra i due conducenti è bene compilare il modello di constatazione amichevole. Se invece dovessero esserci controversie sulla dinamica, è bene scattare subito delle foto col cellulare o girare un breve video. Sul posto, se è possibile, si devono reperire i testimoni dell’accaduto, si prendono quindi i contatti telefonici e i nominativi. Una volta raccolti questi dati, se non vi sono feriti si spostano i mezzi dalla carreggiata e si inoltrano tutti i dati alla propria compagnia assicurativa.
Se sarà possibile, l’assicurazione provvederà a risarcire il danneggiato mediante risarcimento diretto, ovvero, se non vi sono feriti gravi, è l’assicurazione stessa del danneggiato a liquidare il danno alla vettura. Se invece vi sono danni alle persone oltre il 9% di invalidità permanente, si procede con il risarcimento ordinario, quindi si inoltra denuncia alla compagnia assicurativa della controparte.
Risarcimento lesione alle persone, cosa fare
Se il sinistro appare di grave entità, quindi con gravi lesioni alle persone, si deve chiamare immediatamente un’ambulanza e le forze dell’ordine. Se invece vi sono lesioni lievi, è bene comunque recarsi immediatamente al pronto soccorso. Ovviamente la procedura delle foto ai mezzi e della ricerca dei testimoni rimane la medesima. Il resto della procedura è simile.
Per quanto riguarda i danni che possono essere liquidati, in questo caso sicuramente il danno biologico, cioè la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, valutata secondo alcune tabelle, e che può essere lieve (da 0-9%) a grave (dal 9% di invalidità in su). Viene inoltre liquidato il danno morale, quindi la lesione della sfera psichica del danneggiato. Solitamente – ma non automaticamente, occorre fornirne prova – questo danno viene risarcito nella proporzione del 25-50% del danno biologico.
Considerazioni finali
Quindi, in base a quanto abbiamo descritto, in seguito a un sinistro stradale possono essere liquidati sia il danno al mezzo che il danno alle persone, ma se a causa dell’incidente si sostengono altre spese che non sono direttamente imputabili a esso, il danneggiato non ha diritto alcuno di pretenderne il risarcimento. Come nel caso descritto, se il danneggiato contrae un debito per acquistare una nuova auto, non ha diritto di richiedere il risarcimento di tale danno che è sì imputabile al sinistro, ma non in modo diretto.