Il tema del “risarcimento danni da chirurgia estetica” è una parte del genere più ampio del “risarcimento per danni estetici”.
Naturalmente il danno estetico può essere causato da svariati eventi, non sempre connessi alla chirurgia. Come, ad esempio, un incidente in moto: pensiamo alle cicatrici sul viso e sul dorso di uno scooterista – magari con casco jet e a torso nudo – che viene investito mentre si reca in spiaggia.
Il danno da chirurgia estetica è invece l’esito, insperato e nefasto, di un intervento medico che non ha dato i risultati sperati.
Quindi: il danno estetico, in generale, può sommarsi ad altri tipi di danno biologico, oppure esserne una parte rilevante (esempio classico sono le cicatrici da lesione, come abbiamo appena detto).
Il danno da chirurgia estetica è invece solitamente – ovviamente sto generalizzando – un tipo di lesione causata direttamente da un intervento umano non riuscito correttamente: è un danno singolo, isolato, e diretto. Non è, nella maggior parte dei casi, una conseguenza di un altro danno o di una diversa lesione (come invece potrebbe essere l’inestetismo di un naso storto, rotto a seguito di una collisione del volto contro il parabrezza dell’auto).
Entrambi i tipi di danno possono meritare risarcimento (sia il danno estetico “conseguenza di altro danno”, sia il danno da chirurgia estetica in sé), ma del primo tipo parleremo in diversa sede. In questo articolo parliamo del danno derivante da errore in materia di chirurgia estetica.
La chirurgia estetica è una parte dalla chirurgia plastica, che si divide appunto in “chirurgia ricostruttiva” e “chirurgia estetica”.
Questa è la definizione di chirurgia ricostruttiva data da Wikipedia:
“La chirurgia plastico-ricostruttiva, (dal greco plastikos, ossia “plasmare”, “modellare”) è una branca della chirurgia che si propone di correggere e riparare i difetti morfologico-funzionali o le perdite di sostanza di svariati tessuti (cute, sottocute, fasce, muscoli, ossa, ecc.) sia congenite, che secondarie a traumi, neoplasie o malattie degenerative.”
Quindi, la chirurgia ricostruttiva corregge una situazione di “malattia” in senso lato.
La chirurgia estetica invece non ha nulla a che fare con la malattia, ma avrebbe invece il compito – ritenuto certamente meno nobile e più effimero – di correggere dei difetti fisici che di fatto non provocano problemi funzionali al danneggiato, ma che sono percepiti in maniera negativa dallo stesso, che vuole liberarsene per motivazioni quasi esclusivamente estetiche e per valorizzare la propria autostima in contesto sociale e personale.
La differenza tra le due specialità chirurgiche è semplicemente che mentre la chirurgia ricostruttiva appare medicalmente necessaria – o semplicemente opportuna, dipende dai casi – la chirurgia meramente estetica non ha mai caratteristiche di necessarietà.
Mentre per la chirurgia ricostruttiva valgono le normali regole – in tema di danno e responsabilità – di tutte le altre branche della medicina, per la chirurgia estetica la questione è diversa. Per quest’ultima, è data una maggior tutela al danneggiato: il chirurgo estetico ha un vero e proprio “obbligo di risultato”.
Il mancato raggiungimento del risultato sperato o promesso, costituisce di per sé inadempimento, con conseguente responsabilità civile e risarcitoria in capo al medico.
Il concetto è chiaro: non trattandosi di interventi necessari per la salute, il medico che li esegue deve dare una maggiore garanzia al paziente che vi si sottopone. Il medico non deve fare promesse che non può mantenere, altrimenti soggiacerà ad un regime civilistico e probatorio ben più oneroso.
Chiarito questo fondamentale aspetto, vediamo alcune casistiche specifiche di interventi di chirurgia estetica:
Trapianto di capelli per rinfoltimento
Blefaroplastica (detta anche “lifting agli occhi”)
Lifting al visootoplasticaintervento agli zigomi
Mastoplastica additivamasto
Plastica riduttiva
Correzione della ginecomastia (= capezzoli troppo sviluppati negli uomini).
Addominoplastica
Lifting delle braccia
Lifting delle cosce
Gluteoplastica
Aumento del volume dei polpacci
Aumento del volume dei muscoli pettorali
Iniezioni di botulino
Iniezioni di acido ialuronico
Interventi con uso di laser estetico
l risarcimento del danno da chirurgia estetica è ancora più agevole quando si tratti di interventi semplici e routinari (ad esempio gli ultimi tre della lista qui sopra, ma non solo quelli).
Ecco cosa dice, a tale proposito, una recente massima di giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno da chirurgia estetica:
“Il medico di chirurgia estetica deve risarcire il paziente per la cattiva riuscita dell’operazione tutte le volte in cui l’intervento è di natura routinaria, ossia quando non possa ritenersi di speciale difficoltà, anche se nel corso di esso abbiano a verificarsi ipotetiche complicazioni (C. Appello Roma sent. n. 3793/15)”
Quindi, se ritieni che un intervento non ti abbia portato il risultato sperato, e ti trovi nel bel mezzo di un caso di risarcimento danni da chirurgia estetica, non andare in guerra da solo, ma prepara una strategia con i tuoi migliori commilitoni (clicca qui).
Studio Boero si occupa di assistere e rappresentare chi richiede Consulenza Legale specifica, previa valutazione personalizzata di ogni caso.