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Risarcimento danno morale: cos’è

16 Luglio 2019

Quando si può parlare di danno morale? Come sono cambiate le leggi e le prassi giurisprudenziali sul danno morale? Ma soprattutto: cerchiamo di capire cosa sia il danno morale e cosa fare per avere giustizia.

Danno morale, questo sconosciuto…

Il danno morale è “una parte” di quel danno, di natura non patrimoniale, che l’art. 2059 del codice civile statuisce debba essere “risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”

Del danno non patrimoniale si sono individuate sostanzialmente (semplificando al massimo) le seguenti categorie:

  • Danno biologico

  • Danno morale,

  • Danno esistenziale

Affinché il danno morale risulti risarcibile civilisticamente deve derivare da un un fatto illecito astrattamente qualificabile come reato.

Ad esempio: lesioni colpose gravi.

Perciò, se qualcuno ci investe, non serve che questa persona venga effettivamente condannata per lesioni gravi, ma basta che“astrattamente” ciò sia possibile, cioè che egli abbia in effetti causato delle lesioni per cui potrebbe essere condannato penalmente.

Fu così che, fino ai prima anni duemila, il danno morale divenne uno “standard” a livello assicurativo.

Ciò significa che le compagnie risarcivano, in aggiunta al danno biologico alla salute (invalidità permanente e temporanea) una quota frazionale che esprimeva il danno morale.

Ad esempio: se ti davano 10.000 per il danno biologico, ti sommavano al risarcimento1/3 di quel danno, risarcendoti quindi per un totale di 13.333.

Le cose cambiano: basta “standard”. Il danno morale deve essere provato e quantificato.

Questo standard poteva oggettivamente sembrare troppo meccanicistico. Soprattutto considerando che ci si occupa pur sempre di persone, non di numeri. Ma il sistema, apparentemente, aveva una logica e “funzionava”, con una buona dose di razionalità e linearità nelle quantificazioni dei danni.

Nel 2003, forse per risolvere un annoso conflitto giurisprudenziale, forse per concedere un bel premio alle potenti lobbies assicurative, ecco che tutto cambia: la Cassazione esprime, in alcune sentenze interpretative, questi concetti:

  • Il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, compresi i diritti riconosciuti dalla Costituzione.

  • Il danno morale non può più essere una standardizzata frazione del danno biologico, né può essere riconosciuto se il diritto violato è di poca rilevanza.

  • Il danno è “unico”, e comprende sia il patrimoniale che il non patrimoniale. Quindi, sarà il Giudice a dover quantificare il totale danno, considerando ciascuna singola e concreta situazione.

Bene. Nulla di più giusto.

Ma cosa successe poi?

Accadde che da allora le Assicurazioni iniziarono a diramare circolari interne, in cui si intimava ai propri liquidatori di smettere di liquidare il danno morale sulle lesioni micro-permanenti (cioè quelle al di sotto del 9% di invalidità permanente).

Perché?

Semplice, sulla base del chiaro ragionamento (chiaro per loro…) secondo cui:

  • Se il danno morale va liquidato solo se lede valori importanti della persona,

  • Se solo il Giudice può determinare e “personalizzare” il danno morale non patrimoniale…

…allora noi – assicurazione – che facciamo? Ecco cosa facciamo:

  • Sulle lesioni micro-permanenti, il danno morale non lo paghiamo più.

  • Sulle altre lesioni più gravi, tendenzialmente anche lì non lo pagheremo più, perchè noi non siamo “il Giudice” e non sappiamo come quest’ultimo potrebbe determinarlo…

Questa nuova situazione ha creato due ovvie conseguenze:

  • Alcuni danneggiati si sono accontentati dell’arbitraria decurtazione dei risarcimenti.

  • Altri hanno fatto causa alle assicurazioni, per vedere il Giudice cosa ne pensava, di queste nuove tendenze liquidative…

Risultato: aumento dell’ingiustizia ed aumento del ricorso al tribunale.

Dal 2005 ad oggi: assicurazioni da una parte, avvocati dall’altra.

Nel 2005 viene poi varato il “codice delle assicurazioni private”, dal cui art. 139 si comprende che, in caso di menomazioni lievi (che sono sempre quelle al di sotto del 9%), il giudice potrà applicare un “+ 20%” al danno biologico puro, usando quella famosa “personalizzazione” che è data – in buona sostanza – dalla sofferenza morale patita del risarcito (ecco che rientra dalla finestra il danno morale inteso come “personalizzazione” del risarcimento).

Qualcuno potrà desumere che dal 2005 in poi le assicurazioni abbiano ripreso a liquidare il morale sulle micro-lesione, in presenza di questa specifica disposizione di legge.

Invece no. Non lo pagano tutt’oggi.

E se lo chiedi, ti dicono di andare in giudizio, perché solo il giudice può fare la “personalizzazione” del danno.

Il ragionamento ultimo delle Assicurazioni, in sintesi, è:

tiriamo avanti così, che tanto l’80% dei cittadini lascia perdere, e la causa non la fa. Quei pochi che la fanno, li pagheremo, ma per noi – assicurazione – è comunque un enorme risparmio.

Ma noi (e qui per “noi” intendo non solo il nostro studio, ma qualsiasi buon avvocato) se un caso merita di andare in tribunale, ce lo portiamo. E chiediamo certamente il riconoscimento del danno morale, se è concretamente esistente, anche quando si tratta di una microlesione.

Ed è ciò che facciamo nello svolgere la nostra pre-analisi multidisciplinare (legale e medico-legale): analizziamo il tuo caso sotto tutti gli aspetti che rilevano, anche per capire, ad esempio, se è richiedibile un risarcimento per danno morale.