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Risarcimento danni da perdita del feto

4 Settembre 2019

Con questo articolo trattiamo un tema denso di implicazioni emotive, Il risarcimento dei danni da perdita del feto: risarcimento dovuto alla donna in stato di gravidanza se si prova che è riconducibile ad un comportamento colposo o doloso di un altro soggetto.

Le possibili cause e i diritti della famiglia

  • Il comportamento che ha causato l’evento nefasto può essersi verificato in vari casi:

  • L’ipotesi di errore e responsabilità medica (e della struttura sanitaria).

  • L’ipotesi di decesso del feto a seguito di incidente stradale.

Alla madre ed ai parenti che hanno perso il bambino non ancora nato va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, di natura morale ed esistenziale, per la perdita del rapporto parentale col nascituro.

Questo danno deve essere quantificato tenendo conto di svariati elementi, ne citiamo i principali:

  • Il momento in cui è avvenuta la cessazione della gravidanza.

  • L’intensità del vincolo familiare che si sarebbe venuto a creare con il nascituro

  • La consistenza del nucleo familiare

  • L’età anagrafica dei genitori

Si fa riferimento alle tabelle di quantificazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano relative alla morte del figlio già nato, che contengono un valore minimo ed un valore massimo: ad esempio, per il caso di un nascituro deceduto al termine della gravidanza, le corti sono orientate ad operare una valutazione equitativa del danno, commisurandolo all’importo minimo del “range” previsto dalle predette tabelle. Se invece la gravidanza era all’inizio, si tende a considerare importi al di sotto del minimo di questo “range”, che devono essere comunque liquidati dal giudice in via equitativa.

Non solo la madre avrà dunque diritto al risarcimento, ma anche il padre ed i fratelli. Anche i nonni vi avranno diritto.

Nel caso di morte del feto a causa di incidente stradale

Se il feto è morto in seguito ad un sinistro stradale, occorre naturalmente dimostrare il nesso di causalità tra l’evento e la conseguenza: in altre parole, se il decesso del bambino sia avvenuto a causa delle lesioni e dello shock provocato nell’incidente, o se possano esservi altre cause, quali ad esempio una malattia preesistente, oppure – contestazione usuale da parte delle compagnie assicurative – se vi sia stato un concorso colposo nell’evento da parte della madre.

Un caso tipico è il mancato uso della cintura di sicurezza, in determinate dinamiche di incidente stradale.

Nel caso di morte del feto per errore medico

Nel caso della responsabilità medica le questioni si complicano notevolmente: occorre dimostrare che il feto sia nato morto a causa dell’operato del medico o dell’equipe medica.

Ciò può avvenire per colpa omissiva: ad esempio può parlarsi di colpa professionale per omessa o intempestiva indagine ecografica, che avrebbe potuto scongiurare, con ragionevole probabilità, la morte del feto. Oppure può trattarsi di un errore intraoperatorio durante il parto cesareo, o ancora, di un errore durante il parto naturale, che abbia portato, ad esempio, ad uno stato di asfissia del bimbo.

L’aspetto positivo da un punto di vista legale, in caso di responsabilità medica, è quello che attiene al regime della prova della responsabilità, che è in favore del danneggiato: una volta che si dimostra l’accadimento del fatto illecito, la responsabilità civile per malpractice medica si incentra su una sorta di oggettivizzazione della colpa medica.

Ovvero: se il danno c’è, ed è esito di un “fatto medico”, il risarcimento è dovuto, a meno che il medico non riesca a provare di aver fatto tutto “l’umanamente possibile” per evitarlo.

Anche a riguardo del rapporto di causalità tra fatto medico e lesione, la disciplina è alquanto favorevole al paziente: per la cassazione civile, il nesso causale tra atto medico ed evento non esige la certezza o la quasi certezza che senza la condotta omessa il danno sarebbe accaduto, ma si limita a richiedere semplicemente la “probabilità” del collegamento tra fatto medico e lesione (tra le molte, si veda Cass. Civ. Sez. III, 4400/04).

Ovviamente tutti questi aspetti (fatto, nesso causale, onere della prova) è bene che siano correttamente valutati da esperti, prima di intraprendere un qualunque contenzioso civile contro ospedale e medici.

In caso di danni permanenti al bambino

La situazione è ben diversa se invece la donna in gravidanza subisca danni fisici che provocano lesioni non mortali al feto, che poi si sviluppano, con la nascita, come danni permanenti al bimbo.

In questi casi si tratta di un vero e proprio danno biologico, che deve essere risarcito direttamente al bambino, secondo i criteri di valutazione adatti allo scopo: non si tratta di un danno morale o esistenziale derivato ai genitori, ma di un danno con effetti diretti sul bimbo.

Il consiglio che diamo, anche in questi frangenti, è lo stesso di sempre: inviaci i tuoi documenti, ti faremo sapere a brevissimo l’esito della PREANALISI GRATUITA del tuo caso.