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Risarcimento danni da errore medico per ritardo (od omissione) nella diagnosi

14 Agosto 2019

Vi sono varie tipologie di errore medico. Una delle più complesse da analizzare, ma soprattutto da “percepire” per il paziente, è quella relativa ad un “non fare”, anziché ad un “fare”. Ci riferiamo in particolare ai casi di malpractice medica per ritardo od omissione del medico. Sono eventi difficili da ricostruire in sede legale soprattutto perché occorre fare particolare attenzione al rapporto causa-effetto che non sempre appare così chiaro.

Ritardo diagnostico o omessa diagnosi

Nei casi di ritardo diagnostico o di omessa diagnosi, la questione appare complessa, per una serie di motivi:

  • Il paziente stesso stenta a collegare il ritardo diagnostico con la sua conseguenza negativa e dannosa.

  • Nel lasso di tempo tra il ritardo e la conseguenza nefasta della malattia, possono essere accaduti diversi eventi, che spostano l’attenzione su diversi problemi.

  • Quando ha avuto inizio la malattia? Spesso la scienza medica non ha gli strumenti per poterlo determinare.

  • Non è semplice provare che, se la diagnosi fosse stata tempestiva, non vi sarebbero state le conseguenze negative successivamente vissute (pensiamo all’omessa diagnosi di un tumore polmonare: non è semplice provare che, in caso di diagnosi tempestiva, il paziente sarebbe stato operabile).

  • Linee guida ospedaliere: al medico è sufficiente attenervisi, per poter sostenere di non avere colpa?

Come tutelarsi in caso di ritardo diagnostico o omessa diagnosi

Tutto questo non significa che il ritardo diagnostico non sia meritevole di tutela, anzi.

Il punto focale della questione è che risulta fondamentale una analisi preventiva, efficace e profonda, dei fatti, delle cause, e degli effetti (occorre determinare il “nesso di causalità” tra l’omissione e il danno).

Non solo non si può iniziare un contenzioso in assenza di una precisa analisi sulle probabilità di vincere la causa, ma nemmeno si può dare il via ad una vertenza giudiziale in assenza di un parere medico scritto che analizzi tutti gli aspetti della vicenda.

Ecco le circostanze su cui si deve soffermare un parere medico:

  • Quanto tempo è intercorso tra l’omissione di diagnosi ed il manifestarsi della malattia.

  • Se la malattia poteva essere diagnosticata in tempo, secondo lo stato attuale della scienza medica.

  • Quale danno si sia verificato: un minore tempo di sopravvivenza? Una menomazione permanente di un organo? Etc.

  • Come possa essere quantificato tale danno, secondo criteri propri della medicina legale.

Per quanto riguarda il lavoro dell’avvocato – una volta supportato dal parere medico legale di cui abbiamo appena parlato – egli dovrà:

  • Provvedere ad una quantificazione economica del danno.

  • Considerando in primo luogo il danno biologico alla salute.

  • Considerando i danni futuri del caso: inabilità lavorativa, danno alla vita di relazione, spese di cura future, ecc.

  • Considerando, altresì, la sofferenza morale sopportata dal danneggiato ed il danno morale subito, eventualmente, dai familiari più stretti del danneggiato.

Cosa dice la cassazione su danni e risarcimenti

La corte di cassazione ha statuito vari principi, in caso di risarcimento del danno da omessa o ritardata diagnosi.

Questa è una questione molto complessa, ma qui cercheremo di delineare almeno alcuni dei concetti più importante espressi dalla suprema corte italiana:

  • Un danno è risarcibile anche in caso di omessa diagnosi di malattia terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con interventi c.d. pallativi: in questi casi il danno risarcibile consiste nella perdita della possibilità di ritardare il decorso della malattia o almeno di avere una migliore qualità della vita.

  • La domanda di risarcimento del danno da perdita delle chance è diversa rispetto alla richiesta risarcitoria da mancato raggiungimento del risultato sperato, per cui deve essere proposta in modo autonomo e specifico all’inizio del processo, non essendo ricompresa, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno.

  • In punto di nesso causale: se un tumore, anche se di natura benigna e con prognosi favorevole nella quasi totalità dei casi, fosse stato tempestivamente diagnosticato, si sarebbe potuto compiere un intervento chirurgico che avrebbe guarito il paziente. In caso di omessa diagnosi con esito negativo della malattia, è chiara la responsabilità dei medici e dell’ente ospedaliero.

  • Il medico che ha sotto osservazione un paziente ha l’obbligo di disporre una serie di approfondimenti e indagini specialistiche, in modo di effettuare una tempestiva diagnosi e di aggredire chirurgicamente il tumore. In caso contrario, il decesso del paziente è da ricondursi alla condotta omissiva caratterizzatasi per superficialità, sottovalutazione della sintomatologia, mancato approfondimento diagnostico e mancata tempestiva diagnosi.

  • Il rispetto delle linee guida da parte del medico non lo esonera da colpa, qualora le linee-guida dell’ospedale siano ispirate più a ragioni economiche che alla tutela della salute o, in ogni caso, qualora esse risultino in contrasto con le esigenze di cura del paziente, in particolare quando il suo peculiare quadro clinico imponga di discostarsi da esse.

  • Il “danno da nascita indesiderata” per omessa diagnosi si verifica quando, a causa del mancato rilievo dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante si precluda la possibilità di interrompere la gravidanza. In tal caso, il bambino nascituro ha diritto ad essere risarcito da parte del medico e dell’ospedale, con riguardo al danno consistente nell’essere nato non sano, e rappresentato dell’interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità,a nulla rilevando né che la sua patologia fosse congenita, né che la madre, ove fosse stata informata della menomazione, avrebbe verosimilmente scelto di abortire.

  • In caso di “omessa diagnosi di tumore al seno” vi è concorso di colpe tra l’ospedale, che si avvale di un medico imperito, ed il medico stesso, che omette di approfondire le analisi e di dare una diagnosi corretta. L’analisi radiologica avrebbe infatti dovuto rilevare la presenza di cellule irregolari e tali da segnalare la esistenza di un tumore mammario, ma l’imperizia del medico ha impedito di interpretare correttamente l’esame strumentale.

Come sempre, se la lettura di questo articolo ti ha fatto venire in mente situazioni di cui tu o i tuoi cari siete stati protagonisti, non esitare a contattarci.