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Risarcimenti: Tutte le leggi che dal 2001 a oggi hanno aiutato le assicurazioni a NON pagare

17 Settembre 2018

Ti stai domandando perché l’assicurazione ha negato il risarcimento danni per il tuo incidente, o ti ha pagato troppo poco? Ecco quello che non ti hanno detto.

Se hai subito un incidente e ti aspettavi un risarcimento diverso, leggi con attenzione questo articolo, perché stai per scoprire in dettaglio i veri motivi per cui le assicurazioni non vogliono pagarti (e perché la legge glielo consente).

La situazione: prima

Fino all’inizio del nuovo millennio la legge di riferimento in vigore per la materia “RCA” era la nr. 990 del 1969. Legge non recentissima ma che aveva creato qualche punto fermo in tema di responsabilità civile.

I cambiamenti fatti: dal 2001 ad oggi

Dal 2001 ad oggi si sono susseguiti vari interventi legislativi, che hanno di fatto scombussolato la materia e creato svariati conflitti di interpretazione, sia in dottrina, sia nelle corti dei tribunali. La motivazione di questi cambiamenti? L’intento dichiarato era di “calmierare e rendere omogenei” i risarcimenti dei danni per lesione proposti dalle assicurazioni. Per ridurre quelle situazioni “borderline” in cui alcuni soggetti si avvalevano di risarcimenti che di fatto non spettavano, andando così ad incidere sulle casse delle assicurazioni.

Le conseguenze: oggi (a danno degli assicurati)

Il risultato di questi cambiamenti purtroppo è stato che, nonostante i continui tentativi di ridurre gli importi dei risarcimenti, dal 2001 ad oggi i premi assicurativi sono solo aumentati.

Ergo, le assicurazioni sono oggi più RICCHE, perché hanno potuto, negli ultimi venti anni, progressivamente “rimpicciolire” i risarcimenti (e tagliare sul personale per gli uffici liquidativi, ed aumentare invece i budget per marketing ed agenzie).

Ti mostro ora, in estrema sintesi ed in elenco cronologico, gli interventi legislativi che, dal 2001 ad oggi, hanno favorito la lobby assicurativa. Per chiarezza: mi focalizzerò sui dettagli negativi di queste leggi. Il mio intento è farti toccare PRIMA con mano come hanno indebolito i diritti di molti e DOPO indicarti che non tutto è perduto: puoi ancora avere ciò che ti spetta.

Legge nr. 57 del 2001

La legge nr. 57 del 2001 ha dato origine al concetto di “lesione micropermanente”. Ovvero: lesioni pari o inferiori al nove per cento di invalidità permanente.

Queste lesioni micropermanenti devono essere liquidate con un importo calcolato in base all’applicazione di coefficienti diversi e MINORI rispetto alle lesioni di maggiore rilevanza (definite “macropermanenti”).

Da qui di fatto ha avuto inizio la discesa progressiva in cui sono incappati i risarcimenti del settore: in pratica si decretava che le compensazioni di danno non dovessero più essere proporzionali, ma che al di sotto dei famosi “nove punti” i risarcimenti seguissero una logica completamente diversa, portando a risultati di gran lunga inferiori, senza proporzionalità…

Facciamo qualche esempio (con cifre simboliche ed arrotondate) :

  • Chi ha un 3% di invalidità permanente avrebbe diritto ad ipotetici 1.500 euro;

  • Chi ha un 7% avrebbe diritto a 3.500 euro;

  • Chi ha un 9% avrebbe diritto a 4.500 euro;

  • …. ma, magicamente, chi ha un 10% avrebbe diritto a 15.000 euro!

In pratica, chi ha avuto un danno di entità minore subirà un risarcimento SPROPORZIONATAMENTE INFERIORE rispetto a chi abbia subito lesioni dal 10% in su. All’epoca avvocati ed operatori del settore tentarono di opporsi in tutti i modi a questa impostazione. Purtroppo, nel tempo, il principio si andò consolidando, e ad oggi la divisione tra “micro” e “macro” è divenuta usuale ed accettata.

Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005)

Questo intervento legislativo ha definitivamente conferito valore legale alla procedura di cosiddetto “indennizzo diretto”. In pratica, se vengo danneggiato ed ho ragione, sarà la mia assicurazione a risarcirmi, e quest’ultima poi si rivarrà su quella del responsabile (con un oscuro procedimento di “camera di compensazione periodica” tra le varie compagnie).

A prima vista questa può essere considerata una innovazione positiva, invece non lo è. Lo spot pubblicitario delle assicurazioni fu il seguente:

“E’ inutile che vai dall’avvocato, è superfluo, ci pensiamo noi a pagarti, che siamo tuoi amici. Certo che siamo tuoi amici, ci conosci da sempre, vieni qui da noi in agenzia a pagare tutti gli anni, ti offriamo anche il caffè, chi meglio di noi può fare il tuo interesse?”

RISULTATO: enorme calo del numero dei risarcimenti per lesioni, enorme calo dell’entità di ciascun risarcimento.

In pratica la Legge stava consentendo al Debitore (assicurazione) di pagare in autonomia (quanto, come e quando vuole) al Creditore (danneggiato) l’importo PRESUNTAMENTE dovuto e quantificato, senza l’ausilio di un professionista, senza le dovute tutele, riconosciute normalmente in qualsiasi altro ordinamento diverso da quello italiano.

E’ come se l’elettricista che ha fatto l’impianto di casa tua, anziché emettere fattura, ti dicesse “Dai, amico, pagami tu quel che ti sembra giusto”. Una pacchia, vero?

Anche questi principi sono stati assimilati ed accettati, col tempo, nella prassi di liquidazione dei danni (ma ci sono ancora dei rimedi, non disperare).

Legge nr. 27 del 2012

Questa legge sancisce che le lesioni non “suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. In sostanza, vengono risarcite solo le lesioni di cui vi sia riscontro in referti di diagnostica per immagini (radiografie, TAC, ecc…), senza considerare in alcun modo le sintomatologie dolorose riferite dalla vittima del sinistro stradale. Ecco che qui si sta intervenendo, con varie distorsioni, sulle valutazioni tecniche e medico-legali del professionista. Ad esempio, un danno psichico che conduca, in ipotesi, a menomazione micro permanente, come potrà essere riscontrato con “accertamento strumentale”? Come si dimostrerà una microlesione, quando gli esami per accertarla (che gli ospedali spesso rifiutano di fare) potranno costare più dell’ipotetico risarcimento? Quando andranno fatti questi esami? Potrà l’assicurazione, in caso di esami effettuati due o tre giorni dopo il danno, eccepire la carenza di nesso causale?

Legge nr. 124 del 2017

Ecco un punto critico di questa legge: l’indicazione dei testimoni dell’incidente deve avvenire “entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro”. Ci troviamo nel bizzarro caso in cui la legge ipotizza che la maggior parte dei testimoni nelle cause di risarcimento siano FALSI; per scongiurare tale ipotesi – che è presentata come normalità, ma invece non è affatto così – la legge ritiene sufficiente che i testimoni siano indicati praticamente subito, a pochi giorni dal sinistro.

Pensiamo ad un caso in cui il danneggiato abbia palesemente ragione, ma l’assicurazione non voglia pagare per ragioni discutibilissime (purtroppo accade spesso). Magari il danneggiato ha fatto da solo la richiesta danni, confidando “nell’indennizzo diretto” e nella “amicizia” del proprio assicuratore. Magari, come è naturale quando si agisce in perfetta buona fede, non ha pensato di indicare subito i testimoni. Ecco, non potrà più farlo, e l’assicurazione avrà tutti i diritti di sottrarsi al pagamento del dovuto.

Pensiamo ad un caso in cui il danneggiato abbia palesemente ragione, ma l’assicurazione non voglia pagare per ragioni discutibilissime (purtroppo accade spesso). Magari il danneggiato ha fatto da solo la richiesta danni, confidando “nell’indennizzo diretto” e nella “amicizia” del proprio assicuratore. Magari, come è naturale quando si agisce in perfetta buona fede, non ha pensato di indicare subito i testimoni. Ecco, non potrà più farlo, e l’assicurazione avrà tutti i diritti di sottrarsi al pagamento del dovuto.

Come uscire de questi inghippi creati dalla legge?

Ci sono ovviamente svariati metodi per rimediare al problema della progressiva riduzione degli importi dei risarcimenti. Ad esempio, in vari casi l’indennizzo diretto non è obbligatorio, ma “bypassabile” con opportune cautele. I testimoni, poi, bisogna indicarli subito, già nella prima lettera di richiesta risarcimento.
Le lesioni vanno sempre accertate strumentalmente, senza aver timore di svolgere qualche accertamento medico in più, ove opportuno. Però questi accorgimenti bisogna metterli in atto SUBITO, prima di arrivare a situazioni senza via d’uscita. E qui sovviene in aiuto il mio motto:

“La giustizia non avviene per caso. Va ricercata con tenacia.”

 

Non voglio che tu proceda in solitaria in questo intricato mondo, spiegami quale è la tua situazione.

A presto. Avv. Marco Boero

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