Vittima di un reato violento: lo Stato risarcisce
Ci sono dei reati più odiosi e violenti di altri, anche se ogni reato ha il suo peso. Per questi reati è oggi previsto solo un indennizzo. Ma che differenza c’è tra risarcimento e indennizzo? E quali sono i reati per i quali si può ottenere questo indennizzo?
Partiamo dalla storia di Anna, nome di fantasia per tutelarne l’identità, una ragazza di 19 vittima di una violenza sessuale. Anna era stata stuprata da due compagni di scuola l’ultimo anno di liceo. Si tratta di un reato particolarmente brutale, anche perché intenzionale. La ragazza, seguita da un legale aveva avviato le pratiche di richiesta risarcimento danni, o sarebbe meglio dire di indennizzo, quello previsto in caso di reato violento.
Reato violento, spetta un indennizzo alla vittima
Ora facciamo una breve digressione per capire meglio come funziona l’indennizzo in caso di reato violento. Ci sono stati diversi casi in cui l’autore di quello che viene definito reato violento, quindi un fatto particolarmente grave e odioso, pur condannato, non avesse la possibilità di risarcire il danno, ovvero, fosse dichiarato nullatenente. In questo caso la vittima del reato non può ottenere risarcimento alcuno.
Per ovviare, o almeno cercare di ovviare a questo grave stato, l’Unione Europea ha attuato una direttiva per mezzo della quale è lo Stato che deve intervenire a risarcire la vittima del reato violento nel caso in cui il colpevole non abbia le sostanze per farlo o nel caso in cui il colpevole non venga identificato.
Con la direttiva 2004/80/CE si impone quest’obbligo sancito dall’art. 12, paragrafo 2 : «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».
L’Italia, quindi, secondo le indicazioni dell’art. 18 della medesima direttiva di cui sopra, avrebbe dovuto mettere in atto questo sistema di indennizzo entro il 1° luglio dell’anno 2005. Nemmeno a dirlo, lo Stato italiano non ha rispettato questa direttiva, motivo per il quale è stato anche condannato dalla Corte di Giustizia, come riportato nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C 112/07).
Fatto ancora più grave è però che vi sono stati diversi giudici che hanno emesso delle sentenze dove si condanna in ogni caso lo Stato a erogare l’indennizzo previsto dalla normativa alle vittime di reato violento. I giudici hanno quindi ritenuto già applicabile la normativa, sebbene mancasse la legge dello Stato. Torniamo ora al caso di Anna.
Risarcimento per conseguenze morali e psicologiche
Nel caso che abbiamo raccontato, il Tribunale ha così applicato i principi sanciti dalla Cassazione italiana e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, condannando la Presidenza del Consiglio a risarcire le conseguenze morali e psicologiche che il reato violento aveva cagionato alla ragazza.
La somma ritenuta congrua era stata quantificata in euro 90.000. In questa circostanza, inoltre, era stato ritenuto che non vi fosse necessità di un’apposita istruttoria per risarcire i pregiudizi, viste e considerate le modalità in cui il reato era stato commesso.
I reati che possono essere risarciti dallo Stato
Alla lettura della sentenza si potrebbe pensare che giustizia è fatta, ma non è tutto così positivo come a un primo sguardo si potrebbe pensare.
Intanto diciamo che i reati che possono essere risarciti, o meglio, indennizzati, con questa modalità sono solo quelli molto gravi e odiosi, come lo stupro, l’omicidio e in alcuni casi anche le lesioni personali. Non vi è però nella direttiva alcuna specificazione di sorta se non l’indicazione che debba trattarsi di reati particolarmente odiosi e violenti.
Differenza tra risarcimento e indennizzo
Dobbiamo necessariamente fare una distinzione, per amore di precisione, tra risarcimento e indennizzo. Un conto è il risarcimento che viene pagato da chi commette il crimine alla vittima, un conto è l’indennizzo dello Stato.
L’indennizzo, infatti, non è un vero e proprio risarcimento, quindi una somma che viene calcolata sull’effettivo danno della vittima, come per esempio accade nel caso di risarcimento danni da incidente stradale o per un caso di malasanità, dove il calcolo del danno viene fatto sulla base di alcune tabelle. In questo caso, invece si parla di indennizzo, cioè dell’erogazione di una somma a titolo di ristoro della vittima.
Cosa cambia? Oltre al concetto, purtroppo, cambia anche la sostanza e non di poco. Infatti l’indennizzo è costituito da una somma in denaro decisamente più bassa di quella che sarebbe stata erogata per un risarcimento. Si parla, in seguito al DL del 31 agosto 2017, di un massimo di 8.200 euro per l’indennizzo dei familiari di una vittima di omicidio e di 4.800 euro massimi per la vittima di uno stupro. Si capisce facilmente che non si tratta di somme congrue, tuttavia in caso non vi siano altre alternative è comunque meglio che non ottenere alcunché.
Farsi aiutare da un legale
Naturalmente se si è vittima di un reato violento è bene chiedere il supporto di un legale che sarà in grado di valutare la situazione e attuare la strategia adatta per ottenere il risarcimento dal colpevole o l’indennizzo dello Stato.