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L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni e minorenni

18 Ottobre 2021

In questo articolo tratteremo dell’obbligo di mantenimento dei figli in linea generale, dei precedenti orientamenti della giurisprudenza relativi all’onere di mantenimento dei figli maggiorenni, degli orientamenti attuali (così come sono stati recentemente modificati, proprio nel 2020), dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni studenti, o di coloro i quali abbiano un lavoro precario o a tempo determinato.

Parleremo anche di cosa fare se un genitore non provvede al mantenimento del figlio maggiorenne. Infine, daremo informazioni su a chi appartenga la legittimazione ad agire (processualmente) per l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne.

L’obbligo di mantenimento dei figli: in generale

La legge prevede che ciascun coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; tale mantenimento deve essere determinato in considerazione dei seguenti parametri:

  • attuali esigenze del figlio;
  • tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • risorse economiche di entrambi i genitori;

L’omologa della separazione dei coniugi o la sentenza di divorzio non fanno, quindi, venir meno l’obbligo di entrambi i coniugi di provvedere al mantenimento dei figli. Se i genitori si separano o divorziano, essi possono alternativamente:

  • trovare un accordo sull’assegno di mantenimento per i figli;
  • in mancanza d’accordo, sarà il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento, in relazione unicamente all’interesse degli stessi e secondo i predetti parametri.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 25134/2018), il mantenimento deve coprire tutte le esigenze della prole, “non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.”

Le suddette regole valgono sia per le coppie sposate che per chi è convivente. L’obbligo, in relazione ai figli minorenni, è pressoché assoluto, e determinato come sopra.

Mantenimento figli maggiorenni – in precedenza

Invece, nel caso di figli maggiorenni, tale onere non sarà ovviamente né assoluto, né infinito nel tempo, ma subirà delle limitazioni, introdotte e trattate – principalmente – da varie decisioni delle corti italiane.
Tuttavia, non esiste una norma inoppugnabile e chiara che definisca fino a quando il figlio maggiorenne abbia diritto ad essere mantenuto dai genitori. Questo è il motivo del sempre maggior numero di cause intentate (pendenti ed irrisolte) in questa materia.
Il d. lgs. n. 154/2013 ha stabilito che l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne ha una durata variabile, che tiene conto delle concrete circostanze e della situazione del figlio che non abbia raggiunto la indipendenza economica.

Alla disciplina generale, si è aggiunta una lunga giurisprudenza di merito, che ha posto un limite temporale alla corresponsione dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne. Questo limite è stato individuato – in precedenza – al raggiungimento dei 34 anni (così ha deciso il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 29/3/2016).

Sostanzialmente, fino all’anno scorso (n.d.r. 2020) vigeva il principio secondo il quale il genitore separato o divorziato, non convivente con il figlio, dovesse continuare a corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro genitore anche dopo che il figlio avesse compiuto la maggiore età.
Il genitore avrebbe potuto svincolarsi solo dopo aver dimostrato l’autonomia economica del figlio, oppure che il figlio non l’aveva ancora raggiunta, ma per propria colpa (esempio: se il figlio aveva rifiutato un lavoro a lui consono, oppure ritardato il conseguimento della laurea, oppure lasciato un impiego senza valido motivo).
Trattandosi di “probatio diabolica”, cioè assai difficile da raggiungere, accadeva che il figlio, pur maggiorenne, potesse ricevere il mantenimento fino ad età avanzata.

Mantenimento figli maggiorenni – nuovi indirizzi giurisprudenziali

A seguito della sentenza n. 17183 del 14.08.2020 della Cassazione Civile, l’indirizzo giurisprudenziale è mutato: in linea di principio l’obbligo di mantenimento della prole finisce quando quest’ultimo compie diciotto anni.
I Supremi Giudici hanno affermato l’obbligo del figlio di essere indipendente, almeno in attesa di un impiego più adatto alle sue aspirazioni, perché, scrivono, non può pretendere “che a qualsiasi lavoro si adatti esclusivamente, in vece sua, il genitore”.
Il ragazzo ha il dovere, superata la trentina, di “ridurre le proprie ambizioni adolescenziali” cercando un modo per mantenersi.
Un risultato che si raggiunge con l’impegno sfruttando ogni opportunità disponibile.
Proseguire nel mantenere i figli conviventi non autonomi fa scattare anche una disparità di trattamento, ingiustificata e ingiustificabile, nei confronti dei figli coetanei, che si sono resi autonomi perdendo una simile condizione.
I tempi si allungano in caso di laurea, però per coloro che li allungano troppo la Cassazione parla senza mezzi termini di divieto di “abuso del diritto”.

È comunque necessario lasciare al giovane un lasso di tempo per inserirsi nel mondo produttivo, cioè dargli la possibilità di terminare gli studi che gli si confanno e permettergli di trovare un lavoro adeguato. A quel punto, il figlio non potrà pretendere di essere ulteriormente mantenuto.
Secondo questo nuovo orientamento della Cassazione, sussiste oggi una diversa ripartizione dell’onere probatorio rispetto al passato, in maniera più favorevole al genitore: sarà infatti il figlio, qualora desideri ancora accedere al mantenimento, a dover provare di avere fatto il possibile per trovare un’occupazione lavorativa. In mancanza, cesserà il suo diritto all’assegno mensile.

Quando cessa il diritto all’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne studente

La questione del dovere di mantenimento dei figli maggiorenni studenti è una questione molto dibattuta, a causa delle difficoltà di individuazione in concreto della durata, della cessazione o della riduzione dell’importo dello stesso assegno.
Un aiuto in proposito ci viene offerto dalla Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 1858 del 2016 ha stabilito che non spetta il mantenimento al figlio maggiorenne studente che frequenta l’università con scarso rendimento.
Secondo la Suprema Corte infatti, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne studente “cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica oppure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita“.
Al contrario, si ritiene che persista l’obbligo di mantenimento del figlio studente, che decida di proseguire gli studi, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Corte di Cassazione ordinanza n. 10207 del 2017).

Mantenimento del figlio maggiorenne con lavoro precario o con lavoro a tempo determinato.

Sostanzialmente, ci si riferisce a soggetti che lavorino in assoluto precariato, con contratti a termine, sottoretribuiti.
È chiaro che questa situazione nulla ha a che vedere con il concetto di “autosufficienza economica”, pertanto il contributo del genitore è indispensabile.
La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l’obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011).
In Cassazione civile, sez. VI, sentenza n. 7168 depositata il 12 aprile 2016, gli Ermellini hanno accolto la censura formulata in appello perché non coerente alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
La cassazione ha chiarito varie volte questi concetti: affinché venga meno l’obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012).
Giacché non è previsto alcun limite massimo di età, l’obbligo persiste, in astratto, per tutto il tempo in cui risulti necessario assicurarlo, tanto che l’art. 337 septies cod. civ. stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico“.
In tal modo, il legislatore ha previsto che l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non perduri all’infinito, ma la sua durata deve essere valutata caso per caso.

Cosa fare se un genitore non provvede al mantenimento del figlio maggiorenne

Nel caso in cui un genitore si renda inadempiente in modo ingiustificato dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, è possibile ottenere dall’autorità giudiziaria un provvedimento che obblighi formalmente il genitore ad adempiere ex art. 337 septies cod. civ..
Nel caso in cui i genitori siano in fase di separazione o divorzio, l’obbligo è già contenuto nella sentenza di separazione oppure nell’accordo di separazione omologato.
Nel caso in cui l’inadempimento perduri, è possibile adire ulteriormente il Tribunale per ottenere l’esecuzione forzata dell’adempimento, mediante il pignoramento dei beni del genitore obbligato.

A chi spetta la legittimazione ad agire per l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne

Stabilire chi sia il soggetto legittimato a far valere in giudizio il diritto del figlio maggiorenne a percepire il mantenimento da parte del genitore separato è una questione molto dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza.
La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione a richiedere l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente. Questi può far valere il proprio diritto anche nel giudizio di separazione o di divorzio, pendente tra i genitori (Corte di Cassazione, sentenze n. 18844 del 2007; n. 23590 del 2010).
Per altro verso, la legittimazione a chiedere l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, è stato riconosciuto “iure proprio” anche al genitore con lui convivente, in quanto “titolare, nei confronti dell’altro genitore obbligato, di un’autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.” (tra le tante Cass. n. 25300/2013; n. 359 del 2014; n. 921 del 2014; n. 1805 del 2014 e Cass. n. 35629/2018).

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