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La cessione del credito per il carrozziere

7 Gennaio 2020

Se sei un carrozziere ed hai trovato questo articolo, probabilmente hai bisogno di informazioni sulla “cessione del credito” oppure hai avuto dei problemi a gestire delle pratiche con l’assicurazione dei tuoi clienti in questo ambito.

In entrambi i casi, leggendo quello che trovi qui di seguito, in pochi minuti avrai accesso a ciò che cerchi.

Esiste una prassi molto diffusa che prevede la cessione, alla carrozzeria riparatrice di propria fiducia, del credito costituito dall’importo delle riparazioni eseguite in favore del cliente che ha subito un sinistro stradale.

Questa cessione avviene normalmente così:

  • Il cliente-danneggiato si reca presso una autofficina o una carrozzeria per far riparare la propria auto o la propria moto dopo un incidente.
  • Il carrozziere si rende disponibile, anziché richiedere il pagamento immediato della riparazione, a ricevere la sottoscrizione di un contratto di “cessione del credito”, divenendo dunque “cessionario” (= cioè il soggetto che ha diritto di riscuotere i soldi da parte dell’assicurazione) del credito costituito dall’importo delle riparazioni.
  • Il carrozziere-riparatore potrà quindi richiedere, poi, il pagamento del credito direttamente alla compagnia assicuratrice, eventualmente maggiorato di spese accessorie.

Un secco “NO” ai modelli di cessione “prestampati”

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Si sono susseguite nel tempo varie pronunce e sentenza, sia di Tribunali locali che di Cassazione, che hanno in larga parte legittimato la pratica della cessione del credito alle carrozzerie.

Tuttavia, la materia resta densa di problematiche. E’ molto semplice – per un carrozziere che giustamente pensa a far bene il proprio lavoro e non tanto alle scartoffie – cadere in errore e poi trovarsi alle prese con un credito che nessuno vuol pagare. Dover far fronte magari ad una causa civile di tre o quattro anni, senza spesso avere neanche la certezza di chi sia – nel concreto – il soggetto a cui poter richiedere il pagamento (il cliente, la sua assicurazione, o entrambi?).

Purtroppo molte carrozzerie continuano a far sottoscrivere moduli di cessione prestampati, in bianco o parzialmente compilati.

Questo è il primo passo per incappare in errori e problemi futuri: se sorgeranno contestazioni, ecco che il riparatore dovrà farsi strada nei meandri di una prassi normativa e giurisprudenziale assai varia ed articolata, armato solamente dello “scritto” di cessione del credito che si è fatto rilasciare dal cliente.

Più sarà malfatto ed incompleto, più i problemi diverranno insormontabili.

Le assicurazioni fanno guerra ai carrozzieri non convenzionati “freelancers”

Le assicurazioni, che devono normalmente onorare i crediti ceduti, hanno ovviamente tutto l’interesse a sollevare enormi pletore di eccezioni, sia stragiudiziali che processuali, per non pagare. E anche per scoraggiare la cessione tra carrozziere-non-convenzionato e cliente privato.

Se invece la cessione avviene nell’ambito di convenzioni tra assicurazione e carrozzeria, ecco che allora essa diviene lo strumento più giusto e preferibile… Perchè in tal caso è l’assicurazione ad avere il perfetto controllo di tutta l’operazione, e soprattutto può giocare al ribasso nel pagare l’opera dei carrozzieri aderenti alle suddette convenzioni.

Ma per le carrozzerie “freelancers” non aderenti?

Per loro il mercato è sempre più duro.

Detto in una battuta:

La cessione del credito, quando avviene tra carrozziere di fiducia non convenzionato e rispettivo cliente, è contrastata con ogni mezzo dalle compagnie assicurative, poiché impedisce loro di interferire, prendendone il controllo, con le dinamiche del mercato dell’autoriparazione.

Questioni processuali e lentezza delle cause civili

Ecco alcune delle questioni sollevate – ancora oggi – dalle assicurazioni per non onorare i contratti di cessione del credito:

  • Il credito sarebbe “futuro ed incerto” al momento della sottoscrizione della cessione, perchè non ancora quantificato. Il cliente, infatti, normalmente, firma la cessione prima di sapere l’importo del credito. Questa eccezione è facilmente contestabile utilizzando contratti di cessione specifici e personalizzati.
  • Esistono variegate clausole, inserite nei contratti assicurativi, che tendono a limitare la cessione del credito da parte dell’assicurato a favore di terzi, ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l’impresa di assicurazione. Per ogni cliente, quindi, occorre controllare il contratto assicurativo.
  • Il carrozziere non sarebbe legittimato ad agire in giudizio contro l’assicurazione per varie ragioni riguardanti presunte nullità del contratto di cessione del credito (cfr. artt. 1260 c.c. e segg. del codice civile). La maggior parte dei tribunali, ad oggi, non accoglie questo genere di eccezioni. Tuttavia le assicurazioni le svolgono ancora molto spesso, spesso al solo fine di ritardare gli esiti delle cause civili ed i conseguenti pagamenti.
  • La carrozzeria non potrebbe far valere l’acquisito diritto di credito nei confronti dell’assicuratore del danneggiato, perchè, nei casi in cui sia applicabile il c.d. “risarcimento diretto”, non potrebbe agire ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144.
  • Il contratto di cessione del credito sarebbe nullo perché contrario alle norme del Testo Unico Bancario (in particolare, all’art. 106). Secondo le assicurazioni, quindi, i carrozzieri che fanno sottoscrivere cessioni del credito sarebbero “intermediatori bancari e creditizi non abilitati”. Ammetto che questa tesi è davvero creativa e fantasiosa, ed ha poche chances di essere realisticamente accettata dai tribunali. Ma contribuisce ad implementare la lentezza cronica delle cause e l’incancrimento dei crediti in sofferenza.

Alcuni spunti positivi

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Questo articolo prescrive che in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni”.

La norma, così come formulata, finalmente decreta (non certo esplicitamente, ma ad esito di un semplice ragionamento deduttivo) una generica liceità della cessione del credito.

Resta comunque aperta la spinosa questione della legittimazione ad agire della carrozzeria contro l’assicurazione:

  1. Potrà agire con la più spedita procedura prevista dal codice delle assicurazioni in caso di indennizzo diretto?
  2. Oppure potrà solamente agire, in forza dell’atto di cessione, secondo la normativa più stringente ordinariamente prevista dal codice civile (artt. 1260 c.c. e segg.)?

Ho molti esempi pratici, nel passato, di norme apparentemente risolutrici che invece sono state destinatarie di continui attacchi e strali. Le assicurazioni – forti del loro oligopolio – continueranno a non digerire le cessioni attuate delle carrozzerie “freelancers”.

Quali altre eccezioni si inventeranno, lo vedremo nei prossimi mesi ed anni.

Cosa posso fare per Te e per i Tuoi clienti?

Posso aiutarti a redigere nel modo più corretto il contratto di cessione del credito che presenterai al Tuo cliente.

Posso assisterti nel recupero, dalle assicurazioni, dei crediti per le riparazioni che hai effettuato.

Sarei lieto di offrirti una prima consulenza, nel caso in cui tu abbia svolto dei lavori di riparazione ad un veicolo danneggiato a causa di un incidente, ma non abbia ancora ricevuto il pagamento da parte dell’assicurazione del tuo cliente. Non ti farò perdere tempo, e ti assisterò nel modo più pratico e semplice possibile.

Il mio studio inoltre è in grado di assistere i tuoi clienti per il recupero del danno biologico a seguito del sinistro.

Possiamo infatti:

  • Offrire ai tuoi clienti una prima consulenza telefonica gratuita, veloce ed efficace.
  • Gli assistiti non saranno tenuti ad anticipare nessun onorario legale sino alla conclusione positiva della vertenza.

Grazie alla collaborazione di avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e medici specializzati, li assisterò passo dopo passo al fine di ottenere la liquidazione dei danni che lui e i suoi trasportati hanno subito.

Hai qualche dubbio o domanda?

Non esitare a contattarci , saremo felice di risponderti  per venire incontro alle tue esigenze.