È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile in una recente ordinanza.
Il caso riguardava una persona che fu vittima di sinistro stradale, nella qualità di terzo trasportato su veicolo di sua proprietà. Nel frangente del sinistro, però, il veicolo era condotto da un soggetto minorenne e privo di patente.
Nei primi due gradi di giudizio la ragione fu data alla compagnia assicurativa, che, a detta dei Giudicanti, non dovrebbe subire l’onere di risarcire il trasportato, in quanto la garanzia prestata non poteva essere considerata operante: infatti il veicolo era condotto da persona non abilitata alla guida.
La Corte di Cassazione però ha ribaltato tale verdetto.
Esistono infatti norme – ritenute sovraordinate alla legge interna italiana – che dettano direttive generali ed omogenee in tutta Europa, dalle quali l’interprete – seppur la legge nazionale non sia sempre cristallina – non può discostarsi.
Al trasportato – considerato, a tutti gli effetti, vittima inerme – non può infatti applicarsi alcuna “clausola di esenzione della responsabilità”, anche se prevista nel contratto assicurativo tra il proprietario dell’auto e la relativa compagnia d’assicurazione.
Si tratta del principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, contenuto in una recente direttiva comunitaria in tema di responsabilità civile.
Significa: “il danneggiato deve essere risarcito, prima che debba considerarsi qualsiasi altra questione”.
Naturalmente si fa riferimento al danneggiato privo di responsabilità, in particolare a colui che è trasportato sul veicolo. Costui, infatti, non può avere alcuna colpa nella causazione del sinistro.
Nel caso che ci occupa, però, l’assicurazione aveva eccepito non tanto la risarcibilità del trasportato in senso assoluto, quanto l’inapplicabilità della garanzia assicurativa nel caso in cui il conducente non fosse abilitato alla guida (così sembrava disporre il contrato d’assicurazione).
Ma i diritti del terzo trasportato, a parere della massima corte italiana, superano anche tali disposizioni contrattuali.
La corte di Cassazione ha fatto riferimento ai seguenti concetti, estratti da Sentenze della Corte di Giustizia Europea:
Come vedi, non sempre la normativa interna italiana è sufficientemente chiara ed inoppugnabile, tanto che ci sono voluti ben tre gradi di giudizio per cristallizzare il concetto di risarcibilità del trasportato anche in caso di conducente non abilitato alla guida.
Ad una analisi superficiale il tranello era difficilmente evitabile: una volta chiesto il risarcimento all’assicurazione, essa l’avrebbe negato e Tu non avresti saputo come controbattere. D’altronde, il fatto che il conducente fosse minorenne appare a prima vista un grosso scoglio.
Ma scandagliando a fondo il mare magnum del diritto e andando a scomodare i principi supremi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea, il risultato sarebbe stato favorevole e diametralmente opposto alla tesi restrittiva eccepita dalla compagnia assicurativa.
Non è bene navigare in solitaria nel mare magnum.
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