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Il conducente dell’auto su cui viaggiavi non era abilitato alla guida? Ti risarciscono comunque.

15 Ottobre 2020

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile in una recente ordinanza.

Il caso riguardava una persona che fu vittima di sinistro stradale, nella qualità di terzo trasportato su veicolo di sua proprietà. Nel frangente del sinistro, però, il veicolo era condotto da un soggetto minorenne e privo di patente.

Nei primi due gradi di giudizio la ragione fu data alla compagnia assicurativa, che, a detta dei Giudicanti, non dovrebbe subire l’onere di risarcire il trasportato, in quanto la garanzia prestata non poteva essere considerata operante: infatti il veicolo era condotto da persona non abilitata alla guida.

Il “ribaltone” operato dalla Corte Suprema

La Corte di Cassazione però ha ribaltato tale verdetto.

Esistono infatti norme – ritenute sovraordinate alla legge interna italiana – che dettano direttive generali ed omogenee in tutta Europa, dalle quali l’interprete – seppur la legge nazionale non sia sempre cristallina – non può discostarsi.

Al trasportato – considerato, a tutti gli effetti, vittima inerme – non può infatti applicarsi alcuna “clausola di esenzione della responsabilità”, anche se prevista nel contratto assicurativo tra il proprietario dell’auto e la relativa compagnia d’assicurazione.

Quale “principio sovraordinato” ha considerato la Corte in questa decisione?

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Si tratta del principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, contenuto in una recente direttiva comunitaria in tema di responsabilità civile.

Significa: “il danneggiato deve essere risarcito, prima che debba considerarsi qualsiasi altra questione”.

Naturalmente si fa riferimento al danneggiato privo di responsabilità, in particolare a colui che è trasportato sul veicolo. Costui, infatti, non può avere alcuna colpa nella causazione del sinistro.

Nel caso che ci occupa, però, l’assicurazione aveva eccepito non tanto la risarcibilità del trasportato in senso assoluto, quanto l’inapplicabilità della garanzia assicurativa nel caso in cui il conducente non fosse abilitato alla guida (così sembrava disporre il contrato d’assicurazione).

Ma i diritti del terzo trasportato, a parere della massima corte italiana, superano anche tali disposizioni contrattuali.

Ecco i motivi per cui la Corte ha deciso a favore del trasportato

La corte di Cassazione ha fatto riferimento ai seguenti concetti, estratti da Sentenze della Corte di Giustizia Europea:

  1. Corte di Giustizia dell’Unione europea , sentenza 01.12.2011 (Churchill Insurance vs. Wilkinson): “il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente”;
  2. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 30.062005 (Candolin Vs Jari-Antero Viljaniemi + 1): l’obiettivo della normativa comunitaria “consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti”, di talché le norme interne dei singoli Stati “non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile“, ciò che si verificherebbe se una normativa nazionale “negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata…”
  3. Sempre Churchill Insurance vs. Wilkinson: La Corte Europea ha evidenziato che l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa.
  4. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenze “RukBernàlde” e sentenza del 17/03/2011 “Carvalho Ferreira Santoi”: l’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata è quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto“;

Una conclusione per niente scontata

Come vedi, non sempre la normativa interna italiana è sufficientemente chiara ed inoppugnabile, tanto che ci sono voluti ben tre gradi di giudizio per cristallizzare il concetto di risarcibilità del trasportato anche in caso di conducente non abilitato alla guida.

Ad una analisi superficiale il tranello era difficilmente evitabile: una volta chiesto il risarcimento all’assicurazione, essa l’avrebbe negato e Tu non avresti saputo come controbattere. D’altronde, il fatto che il conducente fosse minorenne appare a prima vista un grosso scoglio.

Ma scandagliando a fondo il mare magnum del diritto e andando a scomodare i principi supremi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea, il risultato sarebbe stato favorevole e diametralmente opposto alla tesi restrittiva eccepita dalla compagnia assicurativa.

Non è bene navigare in solitaria nel mare magnum.

Trova qualcuno che ti faccia da timoniere.