CTU di parte – consulenza tecnica e consulente tecnico di parte
Chi sono, cosa fanno e come possono esserti utili il Consulente Tecnico di Parte ed il Consulente Tecnico d’Ufficio? E soprattutto: quali sono i loro ruoli e quanto sono importanti per la tua causa?
In realtà dire “CTU di parte” è un errore grossolano, perchè CTU è il “consulente tecnico d’ufficio”, cioè quello nominato dal Giudice (che ovviamente non è di parte, ma deve essere super partes). Frequentemente però le persone chiamano CTU il consulente di parte (che invece, correttamente, andrebbe definito “CTP”). Spesso mi si chiede se sia necessario incaricare un consulente di parte che svolga una consulenza (o perizia) nel nostro interesse. Qui di seguito risponderemo a questo quesito, vedremo chi può essere questo consulente, che qualità deve avere, cosa dovrà fare per assisterci al meglio.
Cosa fa il CTU (e cosa il CTP?)
IL CTU, ovvero il “Consulente Tecnico d’Ufficio”, è il perito nominato dal giudice nelle cause in cui è necessaria una analisi tecnico-scientifica per addivenire ad una soluzione. Per quel che ci riguarda, mi riferisco soprattutto alle cause in materia di responsabilità medica (ove il perito deve valutare sia an che quantum: per dettagli leggi questo post) e cause relative a sinistri stradali (dove solitamente il medico-perito si occupa del quantum – cioè quantifica le lesioni subite – ed a volte del nesso di causa – cioè definisce se le lesioni sono state causate direttamente dall’incidente, o se vi fossero situazioni lesive pregresse o successive).
Il CTU opera al fianco del Giudice (art. 61 del c.p.c.), che gli conferisce un incarico specifico formulando un vero e proprio “quesito” di natura tecnico-scientifica, sulla base del quale il perito presta giuramento in pubblica udienza, alla presenza di noi avvocati.
Il CTU produce poi un elaborato peritale, o semplicemente perizia, che sottopone alle parti per eventuali osservazioni – cui deve rispondere – e poi deposita nel giudizio.
Normalmente la decisione del Giudice tiene in somma considerazione tale perizia d’ufficio, tranne in rarissimi casi (il giudice ha comunque facoltà di discostarsi dalle risultanze della perizia, in base alla discrezionalità che la legge gli conferisce).
Il CTP “consulente tecnico di parte” è il perito nominato da ciascuna parte (è facoltà della parte nominarlo, ma se non lo nomina – soprattutto nelle cause di cui mi occupo – rischia pesantemente: perchè in una fase cruciale del processo la parte non avrà nessuno che sostenga la sua tesi).
Il CTP nel giudizio si confronta con il CTU e con gli altri CTP dando origine ad una visione collegiale della problematica che si affronta. Naturalmente, sarà onere ed interesse del CTP, in assistenza alla parte che lo ha incaricato, cercare in tutti i modi di convincere il CTU della bontà della propria tesi difensiva. Ricorda che l’ultima parola spetta sempre al CTU. Quindi una delle principali doti che un CTP deve avere, oltre ad una ovvia e profonda conoscenza scientifica, è la capacità di persuasione.
Perciò:
- Non incaricare un CTP troppo “nerd” o topo di laboratorio, che non sappia rapportarsi adeguatamente con gli altri. Potrà essere il maggior luminare del settore, ma avrà seri problemi a svolgere il suo compito.
- Non incaricare neppure un CTP troppo “bullo” o troppo unilateralmente convinto della sua tesi. Non conoscerà l’arte della trattativa. Vorrà tutto, e non porterà a casa niente.
- Come sempre, in medio stat virtus. Il profilo migliore sarà quello di uno stimato professionista in grado di gestire rapporti interpersonali, a tratti concedendo (sulle questioni magari meno rilevanti), a tratti dimostrando risolutezza (sui punti più importanti).

IL CTP, diversamente dal CTU, inizia a lavorare PRIMA della causa vera e propria
Questa è una differenza importante.
Abbiamo visto che il CTU è nominato in causa da parte del giudice.
Invece il ruolo del CTP inizia prima, molto prima. Nella fase EXTRAGIUDIZIALE (o stragiudiziale) che io ritengo più importante per favorire la velocità e la leggerezza del contraddittorio.
Mai iniziare nessun contenzioso senza il parere di un buon CTP e senza una sua perizia scritta, che deve redigere in fase extra e pre giudiziale.
Vedo molti avvocati fare l’errore di procedere troppo prematuramente con la missiva di messa in mora nei confronti della casa di cura o, ancor peggio, del singolo professionista medico.
A mio parere è un grave errore.
Tant’è che la prassi consolidatissima degli ospedali e delle assicurazioni, è quella di richiedere sin dal primo contatto un parere/perizia di parte (ecco il ruolo del CTP!) che attesti la tesi (di responsabilità) sostenuta.

Non si scherza su queste cose, bisogna usare i proverbiali piedi di piombo.
Per questo motivo, senza preanalisi non accettiamo nessun caso.
Chi sceglie il CTP?
Tu lo scegli, ovviamente.
Tu, che ti sarai certamente fatto assistere da un avvocato esperto e competente.
La via più logica, semplice e lineare, è quella di chiedere al Tuo avvocato chi possa essere il miglior professionista per la tua CTP, il più adeguato secondo le caratteristiche che abbiamo definito poc’anzi.
Colui che al meglio possa affrontare quel “pezzo di contenzioso” che è tanto importante sotto il profilo tecnico-scientifico e che determinerà la vittoria o la disfatta.
Ricorda che chiunque si trovi nella necessità di valutare la richiesta di un risarcimento per malpractice medica o per altre ragioni, può mettersi in contatto con noi e spiegarci quale sia la sua situazione.
Il mio studio Ti farà sapere al più presto l’esito dell’analisi, dopo averne vagliato tutti gli aspetti salienti.