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Cause divorzio: se la sentenza non arriva posso chiedere i danni?

23 Aprile 2019

Si può chiedere un risarcimento del danno quando le cause di divorzio si protraggono troppo a lungo e di fatto cagionano danno alle persone coinvolte? Ebbene, la risposta non può essere un sì o un no senza spiegazioni.

Citiamo per esempio un caso emblematico la cui protagonista è una signora che attendeva la sentenza di divorzio. La signora, che era sposata da pochi anni, di comune accordo col marito aveva deciso di interrompere il matrimonio per via di diversi fattori che avevano reso l’unione sempre più instabile. Il marito, col quale ha ancora oggi un ottimo rapporto, era perfettamente d’accordo con lei. La coppia quindi, per via consensuale, aveva avviato le pratiche.

Dopo ormai 5 anni dal momento della richiesta di divorzio, ancora il tribunale non si era pronunciato a riguardo. La donna quindi si era rivolta a un legale poiché desiderava sapere se vi fossero tutti gli estremi per intentare una causa di risarcimento danni a causa del ritardo della sentenza. Il nodo della questione è che la donna aveva, dopo essersi divisa dal marito, intrapreso una relazione, relazione che era divenuta stabile e che si sarebbe dovuta concludere con un nuovo matrimonio non appena fosse giunta la sentenza di divorzio. Proprio a causa di questa mancata sentenza, però, il compagno della donna aveva deciso di interrompere la relazione in quanto esasperato dalla lunga attesa.

Per capire cosa accade in questi casi, dobbiamo chiarire alcuni aspetti delle diverse normative che sicuramente non sono conosciuti da tutti.

Cause divorzio, cosa sono e come si svolgono

Per arrivare a capire come si svolge e cosa comporta una causa di divorzio, diamo prima una definizione del divorzio stesso. Il divorzio è un istituto giuridico mediante il quale si scioglie o si cessano gli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi viene meno il rapporto di amore, stima, complicità, o, più in generale, la comunione materiale e spirituale. Lo scioglimento avviene quando è stato contratto matrimonio mediante rito civile, mentre la cessazione degli effetti civili avviene se è stato celebrato un matrimonio concordatario, quindi quello religioso.

Introdotto in Italia con la legge n.898 del 1 dicembre del 1970, ma disciplinato dalle successive modifiche apportate dalla legge n. 74 del 1987 e dall’art. 149 del Codice Civile, il divorzio pone fine in via definitiva allo status di coniuge, quindi una volta divorziati si può contrarre nuovamente matrimonio, come nel caso che abbiamo esposto in precedenza, motivo per il quale alla donna occorreva necessariamente arrivare a una sentenza dato che il divorzio è effettivo solo dal momento in cui il Giudice pronunzia la sentenza.

Infine, parliamo di divorzio congiunto se questo avviene con il consenso di entrambi i coniugi, si parla invece di divorzio giudiziale qualora tale accordo non vi sia e a presentare ricorso sia solo uno dei due coniugi.

Quanto durano in media le cause di divorzio

Occorre ricordare che la donna della nostra storia aveva presentato richiesta di divorzio in totale accordo col coniuge. I tempi previsti per ottenere una sentenza erano, all’epoca, di circa un anno e mezzo, ora ulteriormente ridotti in virtù dell’introduzione della nuova legge del Divorzio Breve.

Va rammentato comunque che le tempistiche variano a seconda di quella che è la procedura richiesta, quindi attualmente, per un divorzio congiunto sono necessari dai 2 ai 9 mesi circa a partire dal momento in cui si presenta il ricorso, mentre per il divorzio giudiziale, nonostante grazie alla legge 80/2005 i tempi si siano accorciati, può occorrere anche un anno e oltre, esclusi i tre anni che devono essere considerati di separazione, dato che le udienze possono essere svariate. Le tempistiche comunque dipendono anche dalla mole di lavoro del singolo ufficio presso il quale verrà depositata la pratica.

Il Divorzio Breve, invece, riduce le tempistiche da 3 anni a un anno a partire dal momento in cui si ottiene la sentenza di separazione e si ottiene la sentenza di divorzio. Mediamente nel nostro Paese occorrono 634 giorni per ottenere un divorzio, mentre in Spagna sono sufficienti tra i 90 e i 180 giorni.

Se la sentenza tarda ad arrivare

Come si è compreso dalla nostra storia, se la sentenza tarda ad arrivare i due coniugi possono andare incontro a una lunga serie di problemi, a partire dai costi da sostenere, fino a quelle che sono le loro esigenze personali, come per esempio quella di avere la libertà di contrarre un nuovo matrimonio. Eppure, se la sentenza, nemmeno quella parziale, arriva, certe relazioni possono arrivare a rompersi. In questo caso dunque si può richiedere un risarcimento dei danni o non spetta niente? Questo argomento è di grande interesse perché molte persone si ritrovano con frequenza in questa circostanza.

Arriviamo quindi alla risposta: il danno può essere richiesto solamente se si rientra nell’ambito del procedimento ex legge Pinto. Chiaramente dobbiamo sapere di cosa si tratta, quindi facciamo un’altra piccola digressione per sapere in cosa consista questa legge.

Cosa è la legge Pinto e cosa norma

Tutti i processi e tutte le cause in Italia hanno una durata esagerata. Basti pensare a una banale causa per un’eredità, la cui durata media varia dagli 8 ai 10 anni, per capire quanto i nostri Tribunali siano oberati di lavoro. Il problema è che ci sono davvero troppe cause, alcune delle quali si potrebbero evitare, motivo per il quale è stata introdotta la mediazione obbligatoria in certe situazioni. Tutto questo ovviamente porta a congelare diverse cause in attesa di una sentenza.

A regolamentare tutto questo però è stata varata la legge Pinto, n.89/2001, che è stata appunto approvata in modo da fornire la possibilità di richiedere un risarcimento a chi rimane incastrato tra le maglie delle lungaggini processuali, ovviamente quando si tratta di tempistiche del tutto irragionevoli. Questa legge quindi regolamenta il risarcimento dei danni per chi si trova ad attendere da troppo una sentenza e pertanto gli spetta un’equa riparazione.

A chi spetta l’equa riparazione

Non tutti possono fare ricorso per equa riparazione, bisogna esporre la propria situazione all’avocato e valutare con lui se vi siano i presupposti o meno per procedere. Il rischio, se si fa ricorso e non vi sono le condizioni, in baso alle più recenti modifiche è che il Giudice possa condannare il ricorrente al pagamento di una somma che va dai 1.000 ai 10.000 euro. Si comprende facilmente che non è assolutamente il caso di rischiare e che si deve dunque procedere solo se vi è la massima certezza di avere diritto a ricorrere.

Il ricorso può essere respinto, però, anche in base alla complessità del caso, vale a dire che se una causa di divorzio è complessa, magari per via delle difficoltà a trovare un accordo sui beni comuni o sul mantenimento, nonché sull’affidamento dei figli, il Giudice può reputare che il tempo in eccesso alla norma sia lecito proprio per via della supposta complessità.

Che risarcimento spetta se l’istanza viene accolta?

Nel caso in cui il ricorso trovi accoglimento, il risarcimento che spetta al richiedente varia dai  500 ai 1.500 euro per ciascun anno o frazioni di anno superiore ai sei mesi che ecceda il termine dei mesi previsti dalla causa. Nella fattispecie, la legge Pinto giudica irragionevole la durata di un processo che arriva superare i 6 anni. Vediamo più nello specifico.

  • Per il processo di primo grado la durata ragionevole è quantificata in 3 anni.

  • Per l’appello la durata ragionevole è quantificata in 2 anni.

  • Per il grado di legittimità la durata ragionevole è quantificata in 1 anno.

  • L’esecuzione forzata deve essere conclusa entro 1 anno

Si deve tuttavia tenere conto che per quanto riguarda il processo civile, il computo degli anni prende il via dal momento della notifica, al contrario il computo degli anni del processo penale inizia quando l’Autorità Giudiziaria prende conoscenza del procedimento.

Quindi se la sentenza di divorzio non arriva si può essere risarcito?

Se le tempistiche per la sentenza di divorzio non vengono rispettate si può certamente fare ricorso secondo la legge Pinto, quindi chiedendo un’equa riparazione. Ovviamente si devono presentare tutte le prove del caso. Verrà risarcito il danno patrimoniale e non patrimoniale dato che non è stato rispettato il termine di ragionevole durata. Tuttavia si deve fare molta attenzione. Nel caso che abbiamo esposto, abbiamo visto che la signora protagonista della storia esaminata desiderava chiedere risarcimento per mancata sentenza, ma anche i danni per aver visto finire la sua attuale relazione che invece si sarebbe dovuta concludere con un nuovo matrimonio.

Ebbene, il ricorso per mancata sentenza entro i limiti ragionevoli è andato a buon fine, la donna ha vinto la causa e il risarcimento è stato quantificato in 1.000 euro per ogni anno eccedente quelli giudicati utili per giungere a una sentenza, per un totale di euro 3 mila. Invece, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento per il mancato matrimonio, nulla le è stato concesso. Come sarà facile comprendere, non è semplice dimostrare che la relazione è stata interrotta a causa della mancata sentenza di divorzio. D’altro canto è piuttosto complicato fornire le prove di una simile condizione. Certamente dal punto di vista legale non si tratta di un fatto facilmente determinabile, a meno che non esista un accordo prematrimoniale o contratti simili, cosa che però in questa circostanza non esisteva.

Conclusioni

In conclusione si può chiedere il risarcimento dei danni per una sentenza che non è arrivata entro un limite temporale ragionevole, e lo si può fare in base a quanto sancisce la legge Pinto.

Ovviamente è buona prassi, come del resto accade per il risarcimento danni per un sinistro stradale un per un episodio di malasanità, chiedere l’assistenza di un legale che possa dare non solo tutto il supporto necessario ai fini della valutazione della situazione, ma che possa anche elaborare una strategia atta al raggiungimento dell’obiettivo del danneggiato, cioè il risarcimento.