Skip to main content
Pubblicato il
Seguici su

Come Usare l’Accertamento Tecnico Preventivo per Conciliare nei Contratti d’Appalto (Art. 696-bis c.p.c.)

28 Aprile 2025

Nel contesto delle controversie che sorgono frequentemente nell’esecuzione dei contratti d’appalto, l’accertamento tecnico preventivo (ATP) con finalità conciliativa, previsto dall’art. 696-bis c.p.c., rappresenta uno strumento processuale particolarmente rilevante, soprattutto nelle fasi patologiche del rapporto contrattuale. Esso si distingue dall’ATP tradizionale (ex art. 696 c.p.c.) in quanto preordinato non solo all’accertamento tecnico ma anche alla composizione bonaria della lite.

Finalità e struttura dell’ATP ex art. 696-bis c.p.c.

Abbiamo ampiamente parlato di questo istituto in materia di responsabilità medica, oggi ne tratteremo in relazione ai contratti d’appalto.

La norma consente al soggetto interessato di promuovere un procedimento volto a ottenere una consulenza tecnica giudiziale ante causam, avente funzione probatoria e di conciliazione. Il giudice, valutata la sussistenza dei presupposti applicativi, nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU) con il compito di accertare i fatti oggetto di contestazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, di promuovere un tentativo di conciliazione.

Il procedimento è autonomo rispetto al giudizio di merito, ma può produrre effetti significativi su quest’ultimo, sia in termini di valore probatorio della relazione tecnica (utilizzabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c.), sia nella prospettiva deflattiva del contenzioso, laddove si giunga a una composizione transattiva della lite.

Presupposti applicativi

L’ATP conciliativo è ammissibile in tutte le controversie relative a obbligazioni contrattuali o extracontrattuali, in cui risulti utile una valutazione tecnica sulla base della quale si possa tentare una composizione della lite. In materia di appalto, i casi tipici sono:

  • accertamento di vizi e difformità dell’opera;
  • quantificazione degli oneri per la rimessa in pristino;
  • valutazione della congruità economica delle lavorazioni eseguite;
  • verifica del rispetto delle condizioni contrattuali e progettuali.

L’utilizzo dell’ATP ex art. 696-bis c.p.c. è particolarmente indicato quando la controversia non richiede preliminarmente una decisione su complesse questioni di diritto, ma si concentra su aspetti di natura eminentemente tecnica.

 

Limiti di ammissibilità: il principio affermato dal Tribunale di Milano (sent. n. 863/2025)

Un chiarimento rilevante in ordine ai limiti oggettivi di applicazione dello strumento è offerto dalla recente sentenza del Tribunale di Milano n. 863/2025, la quale ha affermato l’inammissibilità del ricorso all’ATP conciliativo in presenza di questioni giuridiche complesse, ritenendo che in tali ipotesi debba necessariamente esperirsi un giudizio ordinario.

Nella fattispecie, il ricorrente invocava l’attivazione dell’ATP per accertare vizi dell’opera, ma nella prospettazione difensiva emergevano questioni strutturali relative alla validità del contratto d’appalto, all’interpretazione delle clausole e alla determinazione dell’insorgenza dell’obbligo di pagamento.

Il Tribunale ha rilevato che:

“Il procedimento di cui all’art. 696-bis c.p.c. presuppone una lite tecnica suscettibile di valutazione obiettiva da parte del consulente. Quando, invece, l’accertamento tecnico è strumentale alla risoluzione di questioni giuridiche che richiedono attività ermeneutica, esso risulta inammissibile.”

La decisione si inserisce nel solco interpretativo secondo cui la natura conciliativa e precontenziosa dell’ATP ex art. 696-bis ne limita l’operatività ai casi in cui la controversia possa trovare una soluzione sulla base di un accertamento fattuale e tecnico, e non giuridico.

Rilevanza probatoria e funzione deflattiva

Nel caso in cui la conciliazione non si raggiunga, la relazione del CTU può essere prodotta e utilizzata nel successivo giudizio ordinario, rappresentando un elemento probatorio dotato di particolare attendibilità, stante l’origine giurisdizionale e il principio del contraddittorio che ne regola la formazione.

Inoltre, in ragione dell’elevato grado di attendibilità della relazione, le Corti riconoscono al CTU nominato ex art. 696-bis c.p.c. una funzione sostanzialmente para-peritale, che spesso orienta l’esito del successivo giudizio.

Pertanto, se stai affrontando una controversia edilizia o hai ricevuto contestazioni su un contratto d’appalto, non esitare a contattarci  per una consulenza: valuteremo se l’ATP ex art. 696-bis è lo strumento più adatto per tutelare i tuoi diritti.

Giurisprudenza di riferimento

Oltre alla già citata pronuncia del Tribunale di Milano, meritano di essere richiamate:

  • Cass. civ., sez. II, sent. n. 13565/2014: ha riconosciuto l’ATP ex art. 696-bis c.p.c. come “strumento utile per anticipare l’acquisizione di prove tecniche e favorire la composizione della lite”.
  • Cass. civ., sez. III, sent. n. 9716/2016: ha ribadito che l’ATP conciliativo può essere richiesto anche in pendenza di giudizio, purché non siano già stati acquisiti accertamenti sovrapponibili.
  • Trib. Milano, ord. 15.02.2022: ha riconosciuto valore probatorio qualificato alla consulenza redatta in ATP ai fini dell’art. 116 c.p.c.

Conclusioni

L’ATP ex art. 696-bis c.p.c. costituisce uno strumento utile nel contesto delle controversie in materia di appalto, soprattutto nei casi in cui la lite si fondi su elementi oggettivi e tecnici, suscettibili di accertamento neutrale. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata alla assenza di questioni giuridiche complesse, la cui trattazione esula dai compiti propri del consulente tecnico e richiede l’intervento del giudice nel giudizio di merito.

L’utilizzo consapevole dell’istituto, valutato caso per caso, può determinare significativi vantaggi in termini di contenimento dei tempi processuali, riduzione dei costi e anticipazione dell’istruttoria tecnica, ma non può prescindere da una preventiva analisi giuridica della controversia.

🎯 Stai affrontando una controversia edilizia o hai ricevuto contestazioni su un contratto d’appalto?
Contattaci per una consulenza: analizzeremo la tua situazione e valuteremo se l’ATP ex art. 696-bis è lo strumento più adatto per tutelare i tuoi diritti.