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Risarcimento danni per morte o incidente mortale

4 Marzo 2017

Nel caso di un incidente stradale che provoca la morte di un parente sopraggiungono presto problemi pratici ed economici.

Dato lo stress di chi vive questa situazione, tutto sembra troppo difficile e quello che si vorrebbe fare è soltanto accantonare ogni ostacolo. In questo articolo ci proponiamo di dare alcune indicazione semplici e precise sul diritto al risarcimento danni per morte di un parente o congiunto e su quali danni siano effettivamente risarcibili.

Le prime persone che vengono considerate gravemente danneggiate, in casi di risarcimento danni per morte in incidente mortale, sono i prossimi congiunti:

  • coniuge

  • convivente more uxorio

  • figli, genitori

  • fratelli

  • sorelle

  • nonni

  • nipoti

  • zii

Anche gli eventuali creditori di chi sia deceduto a seguito di incidente mortale possono essere risarciti, se riescono a dare fondata prova del rapporto creditizio.

Danni “ereditati” e danni diretti

Le persone sopra elencate hanno dunque diritto al risarcimento. I tipi di danni risarcibili si dividono in due grandi aree: quelli “ereditati” (trasmissibili “iure hereditatis”, come dicono i giuristi) e quelli diretti.

Danni ereditati

Quelli di tipo ereditario, come dice la tessa parola, sono i danni trasmessi dal defunto al proprio erede. 

Ciò significa che questi tipi di danno si devono essere verificati prima in capo al defunto, che li deve aver vissuti e percepiti: successivamente, alla morte della persona, vengono propriamente “trasmessi in eredità” ai prossimi congiunti. Come è ovvio, più lontano sarà il grado di parentela, meno ingente sarà l’importo riconosciuto per questo tipo di danno.

Tra questi tipi di danno, nati in capo al defunto e trasmessi in eredità, si devono considerare:

  • Il danno biologico terminale: è risarcito agli eredi quando tra le lesioni e la morte vi sia un considerevole lasso di tempo; in tal caso è ragionevole dedurre che il defunto abbia sofferto a lungo fisicamente, ed il risarcimento di questa sofferenza fisica viene trasmesso agli eredi, a titolo di danno biologico derivato. In caso di morte sul colpo, questo tipo di danno non viene considerato.

  • Il danno catastrofico: è una sorta di danno morale derivato, trasmesso agli eredi. E’ il danno morale occorso al defunto, anche in caso di sofferenza psichica limitata nel tempo (ad esempio, in casi di morte sopraggiunta dopo breve periodo).

Danni diretti

Appartengono a questa categoria i danni che nascono propriamente in capo all’erede o agli eredi, a seguito della morte del proprio congiunto, in casi di incidente mortale, ed anche in altri casi in cui si sia verificato un decesso con colpa altrui. Queste catogorie si dividono in danni patrimoniali e non patrimoniali.

Ecco i danni diretti e di tipo non patrimoniale:

 
  • Danno Biologico: a causa della sofferenza sopportata, un qualsiasi famigliare (spesso i più vicini) del defunto può avere ragionevolmente subito un danno alla salute (stress post-traumatico, vere e proprie conseguenze fisiche patologiche). E’ sempre necessaria una consulenza medico legale per accertare questo aspetto.

  • Danno morale: è il danno nato in seno al singolo famigliare, per la sofferenza psicologica, lo strazio morale subito a causa della perdita.

  • Danno da perdita di rapporto parentale: è il danno che si realizza “… nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. 10107/2011 – Cass., 13546/2006)

Ecco i danni diretti e di tipo patrimoniale:

 
  • Danno Emergente: il danno economico in sé, ad esempio le spese funerarie, ed ogni altra spesa viva e dimostrata derivata dall’evento.

  • Lucro cessante, o lucrum cessans: ecco la definizione di Wikipedia: “Per alcune categorie di soggetti che abbiano patito un danno economico di natura patrimoniale, è in genere riconosciuta (sebbene con variazioni fra i diversi ordinamenti giuridici nazionali) la fattispecie di quel danno che impedisca al danneggiato di percepire una o più utilità economiche che avrebbe aggiunto al suo patrimonio se il danno non si fosse verificato.” In parole semplici, si tratta di considerare quale sarebbe stato l’ipotetico reddito del defunto per tutta la sua restante vita, ed in che modo l’erede (figlio, moglie, ecc…) avrebbe potuto giovarsene. Il calcolo è effettuato mediante formule complesse, redatte dalla prassi dei tribunali italiani (in particolare Milano e Roma). Questo danno è risarcibile anche in caso di morte in incidente stradale di un bambino o di un ragazzo, in periodo scolastico o pre-lavorativo. Occorre in tal caso determinare quale sarebbe stato il presumibile reddito del defunto e la sua aspettativa di carriera e di vita.

Cosa fare per avere maggiori informazioni

Come al solito, ogni caso merita una valutazione specifica, una valutazione non facilissima da compiere se non si hanno buone conoscenze della materia.

E’ inoltre di capitale importanza verificare quali danni si siano realizzati in ogni singolo caso, quali siano trasmissibili agli eredi, quali invece nascano direttamente in loro capo. E quantificare tali danni seguendo i precedenti giurisprudenziali adattabili alla singola fattispecie.

Se ti trovi nella malaugurata situazione di aver perso una persona a te vicina e pensi di aver diritto ad un risarcimento, la complessità della materia non deve essere un motivo per bloccarti: informati sul nostro sito (dove troverai molte informazioni ed approfondimenti su questi temi) e se hai bisogno di chiarimenti o di un una consulenza siamo sempre a tua disposizione.