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Danno animali randagi, spetta un risarcimento?

28 Novembre 2017

Il fenomeno del randagismo è un problema che da tempo si cerca di combattere ma che è ancora molto lontano dall’essere risolto. Purtroppo, a causa di questo fenomeno, possono verificarsi episodi anche molto gravi, basti pensare a chi porta a passeggio il cane al parco e questi viene aggredito da uno o più cani randagi, o a chi, di punto in bianco, mentre magari si trova a fare una passeggiata in bicicletta, viene aggredito da un cane randagio.

Ma cosa succede in questi casi? Il danno causato da animali randagi viene risarcito? E se sì come si deve procedere? Insomma, si tratta di un fenomeno – purtroppo –  talmente comune che occorre dare delle risposte a chi si chiede come si deve comportare qualora si trovasse in una di queste circostanze. Per fare un po’ di chiarezza raccontiamo l’episodio occorso a un bambino qualche tempo fa, fortunatamente risoltosi per il meglio.

Danno animali randagi, cosa succede se si viene aggrediti

Marco era un bambino di soli 4 anni quando è stato aggredito da un cane randagio. Il piccolo era andato al parco col nonno, come faceva del resto tutti i pomeriggi durante l’estate quando la scuola materna era ormai finita e i genitori erano ancora impegnati col lavoro. Tutte le sere, verso le 17:oo, quando il sole era meno caldo, il nonno portava il bambino in un parchetto nei pressi della loro abitazione.

Quella sera Marco aveva insistito per portare con sé anche la piccola bicicletta senza pedali sulla quale il bambino stava imparando a trovare un  equilibrio. Il bambino correva tra i sentieri sicuri del parco sotto lo sguardo vigile del nonno quando, all’improvviso, da uno dei cespugli del giardinetto, è sbucato un cane che, evidentemente infastidito, ha aggredito il bambino mordendolo al polpaccio. Il cane, visibilmente agitato, aveva afferrato la gamba del piccolino affondando i denti. Fortunatamente si trattava di un cane di piccole dimensioni e il danno al bimbo è stato, in prospettiva, contenuto.

Tra la paura e la disperazione, il nonno aveva cercato con tutte le sue forze di liberare il piccolo dal morso del cane che stringeva la gambina come una tagliola. Anche il nonno aveva riportato dei danni perché il cane, una volta mollata la presa, si era avventato sull’anziano uomo. I due, feriti e vistosamente spaventati, avevano chiesto aiuto. Alle loro grida erano accorsi alcuni passanti. Un giovane era riuscito ad allontanare il cane randagio che era così scappato. Chiamati i soccorsi, nonno e nipote erano stati visitati al pronto soccorso e se l’erano cavata con qualche punto di sutura.

Spetta un risarcimento in questo caso?

Chiaramente il nonno e i genitori del bambino hanno chiesto un risarcimento del danno subito. Vediamo però come si deve procedere in questi casi perché non è tutto così scontato come si potrebbe pensare. Intanto per cominciare molti sbagliano proprio il soggetto al quale rivolgere la richiesta di risarcimento. Errore piuttosto frequente è quello di inoltrare domanda di risarcimento danni al Comune o alla Asl che però non sono i soggetti ai quali ci si deve rivolgere in questi casi.

Da dove nasce quindi l’equivoco? Nasce dal fatto che la legge, sia quella nazionale che quella regionale, individua proprio Asl e Comune come assegnatari di alcuni compiti e di alcune funzioni amministrative che riguardano la gestione dei randagi. E allora a chi ci si deve riferire per inoltrare una richiesta di risarcimento danni? Ebbene, la responsabilità, nel caso in cui degli animali selvatici o randagi arrechino dei danni è della Regione.

Facendo più precisamente riferimento agli animali randagi, questi risultano essere di proprietà dello Stato, poiché fanno parte del suo patrimonio indisponibile.

Lo Stato, tuttavia, pur essendone in certo qual modo responsabile, con una legge ne ha delegato la gestione alle Regioni, pertanto sono questi i responsabili di eventuali danni cagionati a cose o persone, sia da animali randagi che da animali selvatici, basti pensare, per esempio, ai cinghiali che devastano colture o che vengono investiti cagionando danno o decesso.

Vediamo alcuni articoli della L. n°. 157 del 1992: “Art. 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.” E ancora al punto 3: “Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1.”

Cosa si deve fare quindi per avere il risarcimento?

La richiesta di risarcimento danni, come abbiamo visto, deve essere inoltrata alla Regione, alla quale si deve fare causa. Ovviamente la cosa migliore, come nei casi di malasanità, o di sinistro stradale, è affidare la richiesta di risarcimento a un avvocato che sia in grado di studiare la migliore strategia per ciascun caso perché non sempre va tutto liscio.

Tuttavia va segnalato che se la richiesta di risarcimento danni non supera la soglia dei 2.550 la si può inoltrare anche al Giudice di Pace.