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L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni e minorenni

In questo articolo tratteremo dell’obbligo di mantenimento dei figli in linea generale, dei precedenti orientamenti della giurisprudenza relativi all’onere di mantenimento dei figli maggiorenni, degli orientamenti attuali (così come sono stati recentemente modificati, proprio nel 2020), dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni studenti, o di coloro i quali abbiano un lavoro precario o a tempo determinato.

Parleremo anche di cosa fare se un genitore non provvede al mantenimento del figlio maggiorenne. Infine, daremo informazioni su a chi appartenga la legittimazione ad agire (processualmente) per l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne.

L’obbligo di mantenimento dei figli: in generale

La legge prevede che ciascun coniuge deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; tale mantenimento deve essere determinato in considerazione dei seguenti parametri:

  • attuali esigenze del figlio;
  • tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • risorse economiche di entrambi i genitori;

L’omologa della separazione dei coniugi o la sentenza di divorzio non fanno, quindi, venir meno l’obbligo di entrambi i coniugi di provvedere al mantenimento dei figli. Se i genitori si separano o divorziano, essi possono alternativamente:

  • trovare un accordo sull’assegno di mantenimento per i figli;
  • in mancanza d’accordo, sarà il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento, in relazione unicamente all’interesse degli stessi e secondo i predetti parametri.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 25134/2018), il mantenimento deve coprire tutte le esigenze della prole, “non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.”

Le suddette regole valgono sia per le coppie sposate che per chi è convivente. L’obbligo, in relazione ai figli minorenni, è pressoché assoluto, e determinato come sopra.

Mantenimento figli maggiorenni – in precedenza

Invece, nel caso di figli maggiorenni, tale onere non sarà ovviamente né assoluto, né infinito nel tempo, ma subirà delle limitazioni, introdotte e trattate – principalmente – da varie decisioni delle corti italiane.
Tuttavia, non esiste una norma inoppugnabile e chiara che definisca fino a quando il figlio maggiorenne abbia diritto ad essere mantenuto dai genitori. Questo è il motivo del sempre maggior numero di cause intentate (pendenti ed irrisolte) in questa materia.
Il d. lgs. n. 154/2013 ha stabilito che l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne ha una durata variabile, che tiene conto delle concrete circostanze e della situazione del figlio che non abbia raggiunto la indipendenza economica.

Alla disciplina generale, si è aggiunta una lunga giurisprudenza di merito, che ha posto un limite temporale alla corresponsione dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne. Questo limite è stato individuato – in precedenza – al raggiungimento dei 34 anni (così ha deciso il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 29/3/2016).

Sostanzialmente, fino all’anno scorso (n.d.r. 2020) vigeva il principio secondo il quale il genitore separato o divorziato, non convivente con il figlio, dovesse continuare a corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro genitore anche dopo che il figlio avesse compiuto la maggiore età.
Il genitore avrebbe potuto svincolarsi solo dopo aver dimostrato l’autonomia economica del figlio, oppure che il figlio non l’aveva ancora raggiunta, ma per propria colpa (esempio: se il figlio aveva rifiutato un lavoro a lui consono, oppure ritardato il conseguimento della laurea, oppure lasciato un impiego senza valido motivo).
Trattandosi di “probatio diabolica”, cioè assai difficile da raggiungere, accadeva che il figlio, pur maggiorenne, potesse ricevere il mantenimento fino ad età avanzata.

Mantenimento figli maggiorenni – nuovi indirizzi giurisprudenziali

A seguito della sentenza n. 17183 del 14.08.2020 della Cassazione Civile, l’indirizzo giurisprudenziale è mutato: in linea di principio l’obbligo di mantenimento della prole finisce quando quest’ultimo compie diciotto anni.
I Supremi Giudici hanno affermato l’obbligo del figlio di essere indipendente, almeno in attesa di un impiego più adatto alle sue aspirazioni, perché, scrivono, non può pretendere “che a qualsiasi lavoro si adatti esclusivamente, in vece sua, il genitore”.
Il ragazzo ha il dovere, superata la trentina, di “ridurre le proprie ambizioni adolescenziali” cercando un modo per mantenersi.
Un risultato che si raggiunge con l’impegno sfruttando ogni opportunità disponibile.
Proseguire nel mantenere i figli conviventi non autonomi fa scattare anche una disparità di trattamento, ingiustificata e ingiustificabile, nei confronti dei figli coetanei, che si sono resi autonomi perdendo una simile condizione.
I tempi si allungano in caso di laurea, però per coloro che li allungano troppo la Cassazione parla senza mezzi termini di divieto di “abuso del diritto”.

È comunque necessario lasciare al giovane un lasso di tempo per inserirsi nel mondo produttivo, cioè dargli la possibilità di terminare gli studi che gli si confanno e permettergli di trovare un lavoro adeguato. A quel punto, il figlio non potrà pretendere di essere ulteriormente mantenuto.
Secondo questo nuovo orientamento della Cassazione, sussiste oggi una diversa ripartizione dell’onere probatorio rispetto al passato, in maniera più favorevole al genitore: sarà infatti il figlio, qualora desideri ancora accedere al mantenimento, a dover provare di avere fatto il possibile per trovare un’occupazione lavorativa. In mancanza, cesserà il suo diritto all’assegno mensile.

Quando cessa il diritto all’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne studente

La questione del dovere di mantenimento dei figli maggiorenni studenti è una questione molto dibattuta, a causa delle difficoltà di individuazione in concreto della durata, della cessazione o della riduzione dell’importo dello stesso assegno.
Un aiuto in proposito ci viene offerto dalla Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 1858 del 2016 ha stabilito che non spetta il mantenimento al figlio maggiorenne studente che frequenta l’università con scarso rendimento.
Secondo la Suprema Corte infatti, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne studente “cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica oppure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita“.
Al contrario, si ritiene che persista l’obbligo di mantenimento del figlio studente, che decida di proseguire gli studi, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Corte di Cassazione ordinanza n. 10207 del 2017).

Mantenimento del figlio maggiorenne con lavoro precario o con lavoro a tempo determinato.

Sostanzialmente, ci si riferisce a soggetti che lavorino in assoluto precariato, con contratti a termine, sottoretribuiti.
È chiaro che questa situazione nulla ha a che vedere con il concetto di “autosufficienza economica”, pertanto il contributo del genitore è indispensabile.
La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l’obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011).
In Cassazione civile, sez. VI, sentenza n. 7168 depositata il 12 aprile 2016, gli Ermellini hanno accolto la censura formulata in appello perché non coerente alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
La cassazione ha chiarito varie volte questi concetti: affinché venga meno l’obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012).
Giacché non è previsto alcun limite massimo di età, l’obbligo persiste, in astratto, per tutto il tempo in cui risulti necessario assicurarlo, tanto che l’art. 337 septies cod. civ. stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico“.
In tal modo, il legislatore ha previsto che l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non perduri all’infinito, ma la sua durata deve essere valutata caso per caso.

Cosa fare se un genitore non provvede al mantenimento del figlio maggiorenne

Nel caso in cui un genitore si renda inadempiente in modo ingiustificato dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, è possibile ottenere dall’autorità giudiziaria un provvedimento che obblighi formalmente il genitore ad adempiere ex art. 337 septies cod. civ..
Nel caso in cui i genitori siano in fase di separazione o divorzio, l’obbligo è già contenuto nella sentenza di separazione oppure nell’accordo di separazione omologato.
Nel caso in cui l’inadempimento perduri, è possibile adire ulteriormente il Tribunale per ottenere l’esecuzione forzata dell’adempimento, mediante il pignoramento dei beni del genitore obbligato.

A chi spetta la legittimazione ad agire per l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne

Stabilire chi sia il soggetto legittimato a far valere in giudizio il diritto del figlio maggiorenne a percepire il mantenimento da parte del genitore separato è una questione molto dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza.
La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione a richiedere l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente. Questi può far valere il proprio diritto anche nel giudizio di separazione o di divorzio, pendente tra i genitori (Corte di Cassazione, sentenze n. 18844 del 2007; n. 23590 del 2010).
Per altro verso, la legittimazione a chiedere l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, è stato riconosciuto “iure proprio” anche al genitore con lui convivente, in quanto “titolare, nei confronti dell’altro genitore obbligato, di un’autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.” (tra le tante Cass. n. 25300/2013; n. 359 del 2014; n. 921 del 2014; n. 1805 del 2014 e Cass. n. 35629/2018).

Naturalmente, per qualunque dubbio tu possa avere, o se hai necessità di una analisi preliminare gratuita del tuo caso, non esitare a contattarci

Come richiedere la cartella clinica per valutazione di responsabilità o errore medico

In questa breve guida è mia intenzione fornirti tutte le informazioni sostanziali necessarie a richiedere la cartella clinica e tutta la documentazione medico-sanitaria occorrente alla valutazione (pre-analisi) del tuo caso di responsabilità medica.

Non a caso, a tutti i clienti che me lo richiedono invio il link di questo articolo, per renderli operativi sin da subito nel complesso percorso che li porterà all’ottenimento della giustizia che vanno affannosamente cercando.

Inoltre, altre informazione che ti possono risultare utili e che troverai in questa guida: quali sono le persone autorizzate ad ottenere cartella e documentazione sanitaria – e cosa sono (e a cosa servono) verbale di pronto soccorso, cartella di pronto soccorso, materiale sanitario radiografico.

Cosa dice la legge in tema di richiesta di cartella clinica e documentazione sanitaria

La fonte principale è la legge Gelli del 2017, che recita:

“Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza (…) La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto (…) fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico (…)”

Disposizione chiara, sintetica, lapalissiana, che purtroppo desta profondo stupore nel mio animo. Poiché praticamente non viene mai rispettata.

Infatti le tempistiche sono mediamente molto più lunghe, a partire dalle due settimane (ma in molti casi anche un mese). La norma non prevede sanzioni specifiche contro l’ospedale che non ottempera tempestivamente, quindi purtroppo è di difficile attuazione.

Resta il fatto che si ha diritto alla consegna della cartella clinica entro sette giorni dalla richiesta formale: non biasimo, dunque, un paziente che dopo tale termine di attesa provveda a solleciti quotidiani ed insistenti per ottenere quanto dovutogli in termini di legge.

Quali sono le Persone autorizzate ad ottenere la cartella clinica e la documentazione sanitaria?

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Oltre al paziente o persona da questo delegata la documentazione sanitaria può essere richiesta da:

  1. L’esercente la patria potestà, il tutore, il genitore affidatario, i genitori adottivi, nel caso in cui l’interessato non abbia raggiunto la maggiore età
  2. Il tutore o il curatore, nel caso in cui l’interessato sia in stato di interdizione o di inabilitazione
  3. Gli eredi legittimi e gli eredi testamentari, nel caso di un decesso (questi sono i casi per cui ricevo maggiori richieste)
  4. Possono richiedere tale documentazione anche Il medico curante o le strutture sanitarie pubbliche o private, l’Inail, l’Autorità Giudiziaria ed i consulenti tecnici da essa nominati.

Come si procede alla richiesta di copia conforme all’originale di cartella clinica e documentazione sanitaria?

La richiesta di copia di cartella clinica deve essere indirizzata alla Direzione Sanitaria dalla persona titolare o da altro soggetto autorizzato alla richiesta.

Normalmente è possibile effettuare la richiesta direttamente presso lo sportello accettazione/cartelle cliniche, che spesso si trova nella hall degli ospedali, utilizzando un apposito modulo fornito al momento dagli impiegati. Siccome, però, siamo ancora in tempi di pandemia, è possibile che questa modalità sia sospesa o parzialmente inibita o modificata.

È di norma possibile effettuare la richiesta anche per posta o via fax, ma sono modalità che sconsiglio.

Una modalità interessante è invece la richiesta via posta elettronica: di norma va intestata alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell’avente diritto.

Qualora il richiedente fosse diverso dall’intestatario della cartella, in alcuni presidi è chiesto di fornire atto notorio che attesti il suo diritto di accesso alla cartella clinica (parliamo del caso suddetto relativo agli eredi di un defunto).

In quale formato è bene richiedere la copia conforme all’originale di cartella clinica e documentazione sanitaria?

La legge Gelli parla chiaro: “preferibilmente in formato elettronico”.

Tale formato è altamente preferibile anche per la valutazione (pre-analisi) delle possibili responsabilità sanitarie ed errori medici. Io stesso, dopo che il mio assistito me l’ha fornita, provvedo ad inoltrare – con tutte le modalità legalmente previste in tema di riservatezza – la documentazione sanitaria ai medici legali ed agli specialisti del caso, affinchè effettuino una approfondita analisi preliminare.

Naturalmente è molto più consono ed agevole inoltrare tale documentazione in formato elettronico. Anche per questo la legge lo indica come modalità preferita.

Ricordate SEMPRE di richiedere la copia conforme all’originale di cartella clinica e documentazione sanitaria in formato elettronico: questo ridurrà i tempi e faciliterà la consultazione da parte dei miei consulenti medici.

Il ritiro della documentazione avverrà quindi tramite Posta elettronica ordinaria, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).

NOTA BENE: qualora il Presidio Ospedaliero preveda solo la consegna via PEC, e tu non possegga una PEC, non esitare a contattarmi per conferirmi delega. Prima però, raccogli accuratamente ogni modulo ed informazione necessaria a tal fine telefonando alla struttura e visitando il suo sito web.

Cartella clinica, verbale di pronto soccorso, cartella di pronto soccorso, materiale sanitario radiografico, ecc..

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Occorre distinguere tra gli oggetti appena indicati.

In primo luogo sarà necessaria, per la valutazione del tuo caso, la cartella clinica.

  1. Se però, ad esempio, si tratta di un caso di decesso in pronto soccorso, occorrerà specificare che la richiesta attiene alla cartella di pronto soccorso, oppure, in alcuni casi, al solo verbale di pronto soccorso.
  2. Occorrerà anche effettuare singole e specifiche richieste in riferimento a determinati esami strumentali, se necessari per la nostra analisi.
  3. A volte saranno necessari anche le copie autentiche di riscontri effettuati (o pervenuti) post mortem. Pensiamo ai casi – concretamente sottopostimi in questo periodo – di paziente deceduto mentre era ancora in attesa di esito di tampone Covid-19.
  4. Può essere necessario anche avere il certificato ISTAT di morte, che però non si richiede all’ospedale, ma alla ATS o al Comune territorialmente competente.

Non ti preoccupare e non sovraccaricarti in fase di valutazione iniziale. Normalmente ti chiederò di consegnarmi copia della cartella clinica; per quanto riguarda gli altri elementi/oggetti che risulteranno successivamente necessari, ti saranno indicati a seguito della mia consulenza preliminare multidisciplinare (pre-analisi).

Consultazione della cartella clinica durante la degenza

Queste sono nozioni di cui poche persone hanno conoscenza.

È infatti tuo diritto visionare e consultare la cartella clinica anche nel corso della tua degenza in ospedale. Infatti, durante il ricovero, puoi consultare e prendere visione della cartella clinica e delle attestazioni riportate al suo interno.

Lo stesso può fare, durante la tua degenza, il tuo medico di famiglia o un tuo consulente medico specialista, qualora tu intenda incaricarlo a maggior tutela della tua salute. Potrà fornirti una seconda opinione sui trattamenti effettuati sulla tua persona e altresì collaborare con il personale ospedaliero.

La procedura di accesso al presidio ospedaliero da parte di medici esterni è regolata da regolamento interno, che varia da struttura a struttura.

Trasparenza, analisi, verità

Se hai letto fino in fondo questo articolo probabilmente hai la necessità pratica di richiedere copia conforme di una cartella clinica o di altra documentazione medico-sanitaria. Questa necessità potrebbe anche essere sorta da un colloquio che hai avuto con me o con qualche altro consulente del mio studio.

Potrei io stesso averti indicato questo articolo, affinché tu possa avere tutte le nozioni necessarie al tuo caso specifico.

Solo una analisi approfondita ti porterà alla verità e fugherà ogni dubbio che oggi ti attanaglia. Contattaci appena ne avrai l’occasione

 

L’emergenza COVID-19 può esimere il medico e le strutture da responsabilità professionale?

La domanda che molti mi rivolgono è se l’emergenza Covid oggi in atto possa esimere il medico e la struttura sanitaria dalle proprie responsabilità in ordine ad eventuali errori o negligenze. Circostanze che, come sappiamo, possono ben consistere in omissioni. Esempio principe: omissioni nelle cure di patologie cardiologiche / neoplastiche, che possano avere (o abbiano, in concreto, avuto) esiti letali.

Vediamo di rispondere a questa domanda, anche se – come sempre – qualunque linea guida giuridica non può prescindere dall’analisi del caso concreto.

Gli articoli 1176 e 2236 del codice civile e la soluzione di problemi difficili

L’art. 2236 c.c. prevede che “quando lo svolgimento dell’incarico professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave”.

L’art. 1176 c.c., al secondo comma, recita: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.”

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L’esposizione letterale di queste norme potrebbe sorprendere il cittadino (magari danneggiato da un atto medico), risultandogli incomprensibile il motivo per cui – così sembrerebbe – egli debba accontentarsi di una minore diligenza da parte del medico, proprio allorché quest’ultimo stia affrontando problemi tecnici di particolare difficoltà.

Secondo la logica comune infatti dovrebbe vigere il principio contrario: si dovrebbe esigere diligenza maggiore, quanto più alta sia la complessità del caso.

In realtà quello che tali norme vogliono imporre è l’applicazione della sanzione all’operatore sanitario solo quando la sua colpa sia oggettivamente “grave”, o addirittura sussista dolo. In buona sostanza: più il caso è difficile, più sarà possibile dispensare l’operatore da colpa, qualora questa sia lieve, poiché in situazioni particolarmente complesse una dose minima di imperizia può essere tollerata.

Il punto fondamentale è comprendere se l’emergenza Covid-19 possa essere considerata una situazione implicante “problemi tecnici di speciale difficoltà”. La risposta a questo quesito sembra essere positiva, almeno questo è quanto si rileva in questi mesi in dottrina, e nell’applicazione pratica che si evince da alcune sentenze.

Secondo varie interpretazioni risulta “scusabile” l’eventuale imperizia ricollegabile alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l’attività professionale medica ha incontrato nella situazione emergenziale da Covid-19.

Problematiche di responsabilità medica inerenti a Covid-19

Le ipotesi di responsabilità professionale relative alla cura dei malati di Covid-19 non sono diverse – in astratto e generalizzando – da quelle relative alla cura di una qualsiasi infezione:

  1. errore o omissione diagnostica = non avere correttamente e tempestivamente individuato il virus nel paziente;
  2. errore terapeutico = errata esecuzione di trattamenti per guarire il malato;
  3. errore o omissione relative al contenimento del virus = cioè nell’adozione delle misure precauzionali (isolamento del paziente, sanificazione ambientale, disinfezione degli strumenti, utilizzo di camici, mascherine, ecc.)

Tuttavia la patologia Covid-19 è ancora poco conosciuta dalla scienza medica, inoltre l’enorme e improvvisa quantità di malati ha superato le risorse disponibili. Per queste ragioni si tende ad approvare l’azione giudiziaria solo in casi di colpa grave, come abbiamo visto poco sopra.

L’attuale situazione ha comunque suscitato in molti addetti ai lavori la preoccupazione relativa ad una prossima ed incombente esposizione giudiziaria in danno al personale sanitario e – soprattutto – alle strutture. Tant’è vero che fu ipotizzato un emendamento di esonero totale di responsabilità nel decreto “Cura Italia”. Emendamento che, tuttavia, per fortuna rimase lettera morta, essendo già previsti nel nostro sistema di diritto civile tutti gli strumenti adeguati a gestire una adeguata modulazione della responsabilità professionale sanitaria, anche nell’ambito di eventi estremi come quelli che stiamo vivendo.

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Occorre focalizzarsi sul fatto che non esistono ancora, allo stato attuale:

  1. né farmaci testati di certa efficacia contro il virus,
  2. né linee guida terapeutiche condivise e consolidate nella comunità scientifica,
  3. né buone pratiche clinico-assistenziali condivise e consolidate nella comunità scientifica.

Appare perciò poco probabile che al medico possa essere rimproverato il fatto di non essersi attenuto alle «raccomandazioni previste dalle linee guida» (art. 5 della Legge Gelli-Bianco).

Queste sono le conclusioni – in linea di massima e salvo casi di conclamata e grave responsabilità – relative ai casi specifici di Covid-19.

Vi sono però altre situazioni da valutare diversamente e con più rigore:

  1. la responsabilità delle strutture per mancata attuazione di adeguati accorgimenti sanitari e
  2. la responsabilità professionale medica per problematiche NON inerenti a Covid-19 (ma avvenute in epoca di Covid-19)

Responsabilità medica per mancata attuazione di adeguati accorgimenti sanitari per evitare la diffusine del virus (cenni al tema delle RSA)

Sussistono spazi per un’affermazione di responsabilità del personale e delle strutture sanitarie, riguardo al tema della mancata adozione di accorgimenti atti ad evitare la

diffusione del virus all’interno dell’ospedale.

Potrà essere rilevata una diretta responsabilità derivante dall’inadempimento degli obblighi strutturali ed organizzativi che impegnano ogni nosocomio a fare in modo che le cure vengano prestate in un contesto di livello adeguato rispetto alle circostanze del caso concreto.

Prendendo spunto dalle controversie in tema di infezioni nosocomiali, si può correttamente dire che – pena l’attribuzione di gravi responsabilità civili e penali – deve essere garantito dall’ente sanitario il compimento di specifiche attività, quali

  1. l’isolamento dei malati,
  2. la sanificazione ambientale,
  3. la disinfezione degli strumenti,
  4. l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ecc…

Casi di inadeguata organizzazione riguardano certamente alcuni ospedali, ma in misura ancor più ragguardevole le cliniche di lunga degenza, le RSA di cui si è tanto discusso, e che sono attualmente nel mirino di varie inchieste giudiziarie.

Il mio studio segue attualmente da vicino lo sviluppo di alcune di tali vicende giudiziarie, essendo impegnato nella cura dei diritti e degli interessi degli eredi delle vittime di questo genere di malpractice.

Se desideri avere un contatto diretto con me per problematiche che sono accadute a te o a tuoi conoscenti e parenti ricoverati in RSA, puoi farlo accedendo a questa pagina.

Problematiche di responsabilità medica NON inerenti a Covid-19 (ma avvenute in epoca di Covid-19)

Una tematica veramente scottante inerisce alla gestione dei casi di malpractice non ricollegabili a Covid-19, ma avvenuti nel periodo di emergenza da Covid-19.

In sostanza: che dire in riferimento alla malasanità ordinaria? È stata forse fagocitata dall’emergenza sanitaria? Che dire dei pazienti che hanno avuto accesso al pronto soccorso, ad esempio, per malattia cardiaca, e non sono stati adeguatamente curati a causa dell’affluenza eccessiva dovuta all’emergenza? Sussiste responsabilità della struttura sanitaria o tutto risulta oscurato ed affievolito dall’attuale situazione implicante “problemi tecnici di speciale difficoltà”?

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A mio parere questi casi devono essere valutati al di fuori del perimetro di “responsabilità affievolita” riguardante la malattia Covid-19.

La situazione epidemica non può ovviamente costituire un paravento dietro il quale nascondere le responsabilità conseguenti ad episodi di vera e propria malpractice, che può comunque esistere anche in simili contesti.

Il medico chiamato ad operare in un contesto di criticità deve comunque fare tutto quanto rientra nelle sue possibilità per cercare di sopperire alle sfavorevoli circostanze e adottare, nei limiti in cui ciò sia tecnicamente possibile, le misure e gli accorgimenti che siano in grado di porvi totalmente o parzialmente rimedio.

Qualora si riscontri una mancata ottemperanza a tale obbligo, quindi, se ne dovrà rispondere.

Il Coronavirus non può assurgere ad unica malattia di cui la sanità pubblica debba farsi carico: non devono infatti essere trascurate tutte le altre patologie, spesso anche più letali.

Naturalmente impostare una richiesta di risarcimento danni in tale contesto emergenziale, anche se relativa a casi “esterni” alla specificità dell’infezione Covid-19, presenta peculiarità, necessita di varie cautele e preventivi approfondimenti. Tale complessa procedura è gestibile solo tramite l’azione congiunta di avvocati esperti in questa materia e medici specialisti opportunamente formati in tema di responsabilità civile.

Per questa ragione, per qualunque dubbio tu possa avere, o se hai necessità di una pre-analisi gratuita del tuo caso, non esitare a contattarci

Tabelle Milanesi per il risarcimento del danno: non sempre applicabili per la Corte di Cassazione

Il modello di riferimento per stabilire il risarcimento del danno biologico e del danno morale in questi anni sono sempre state le tabelle del Tribunale di Milano. Ora una recente sentenza della Corte di Cassazione sembra far cadere anche questa certezza: quali le conseguenze?

Il rapporto tra le Tabelle Milanesi e la Giurisprudenza Costituzionale e di Cassazione è sempre stato controverso.

Ricordiamo che da oltre dieci anni la Legge ha stabilito doversi produrre una Tabella Nazionale per il risarcimento del danno biologico, ma quest’ultima purtroppo non è stata mai redatta, nel continuo procrastinare tipico degli esecutivi della nostra nazione.

Le Tabelle Milanesi (di cui avevamo già parlato), in assenza di quelle nazionali, sono così il faro dei navigatori nell’orbe terracqueo del risarcimento del danno biologico.

Tale faro, tuttavia, è soggetto a studi, riproposizioni, correzioni e contrasti.

L’ultimo in termini cronologici è rappresentato dalla sentenza 10 novembre 2020, n. 25164 della Corte di Cassazione, che, come al solito, spariglia le carte, col risultato che nulla è stabile, nulla è standard, panta rei.

Naturalmente il tuo avvocato dovrà considerare tutte queste sfumature ed inserire anche questa sentenza nella sua “cassetta degli attrezzi” giuridica.

Tabelle Milanesi: come funzionano. Danno biologico e danno morale

Secondo lo spirito delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, ogni punto percentuale di invalidità evidenzia un unico valore che ingloba il risarcimento sia del danno biologico, sia di quello morale (comprensivo di esistenziale, psichico, ed ogni relativa accezione che dir si voglia).

Il giudice può andare oltre tale valore standardizzato solo se il richiedente riesce a dimostrare di trovarsi in una situazione diversa dallo “standard” applicativo, cioè se dimostra di avere avuto una sofferenza morale/esistenziale superiore a quella mediamente provata da un soggetto che abbia subito una lesione similare (quantitativamente) alla propria.

La Corte di Cassazione non gradisce questo “standard” per determinare il danno morale

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Una recente pronuncia di cassazione (sez. III civile, sentenza 10 novembre 2020, n. 25164) evidenzia alcune criticità nell’applicazione delle tabelle milanesi, non ritenendo corretta la previsione di un criterio standard di liquidazione riferito anche al danno morale, delineando la necessità di effettuare alcuni correttivi alle anzidette tabelle, qualora non si riesca a dimostrare in giudizio la sussistenza del danno morale.

La sentenza decide su una domanda di risarcimento del danno, in cui l’attore si è visto riconoscere, in primo e secondo grado, in applicazione delle Tabelle di Milano, importi relativi alla “personalizzazione” della sua indiscussa sofferenza morale.

La sentenza d’appello viene impugnata, dando così possibilità alla corte suprema di intervenire nuovamente sul tema descrivendo i limiti di operatività della personalizzazione del danno morale.

La Corte definisce quindi tale “personalizzazione” in una “variazione …. del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, ossia dell’incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali” riguardanti un tale e determinato soggetto danneggiato. La personalizzazione del danno pone dunque in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto.

In applicazione di tale principio, la Corte ha perciò cassato la sentenza impugnata poichè avrebbe fondato la personalizzazione del danno su circostanze del tutto normali, standard e comuni, derivanti dall’evento lesivo tipico. Nulla di particolare oltre la normalità.

Secondo la corte, la personalizzazione oltre il livello standard utilizzato dalle Tabelle di Milano in questo caso è erronea, poichè esse incorporano già, nel valore monetario del singolo punto di invalidità, anche il pregiudizio morale standard, senza che questo possa dunque essere ritenuto una voce autonoma e separata.

Non solo: secondo la Corte, il giudice potrebbe anche quantificare il danno morale al di sotto dello standard determinato nel punto percentuale delle tabelle milanesi. Queste ultime sono solo un punto di riferimento, non hanno un valore vincolante.

A seguito di ciò, il danneggiato in questione ha visto notevolmente ridursi il valore economico del proprio risarcimento, perchè i giudici hanno cassato il quantum relativo alla personalizzazione, ritenuta erronea.

In estrema e concreta sintesi, il danno relativo alla personalizzazione non è dunque semplicemente quello definito dal medico-legale, ma deve essere provato nello specifico dall’attività istruttoria preparata ed eseguita dall’avvocato che segue in tuo caso. Attenzione: se il danno morale non è minimamente provato, il giudice può anche ridurre gli importi standard di cui alle tabelle milanesi.

Questa prova può essere fornita secondo vari parametri legali, tra cui le presunzioni iuris tantum, le presunzioni iuris et de iure, i c.d. fatti notori, le massime di esperienza, le regole naturali, statistiche, scientifiche o esperienziali.

Quantificazione del danno: problematiche

Il danno deve essere provato secondo due aspetti: responsabilità e quantificazione.

Un danno può avere un responsabile, ma se non è quantificato, il risarcimento potrà essere irrisorio oppure addirittura inesistente.

Come abbiamo appena visto, esistono casi concreti in cui il danneggiato è stato congruamente risarcito in primo grado ed in appello, ma poi il quantum è stato ampiamente diminuito dalla cassazione.

Per evitare di incorrere in tali incresciose situazioni, il tuo caso deve essere correttamente istruito sin da subito. E’ compito del tuo avvocato.

Per qualunque dubbio tu possa avere, non esitare a contattare il nostro studio

Ancora sulla tutela del TRASPORTATO: il “TRASPORTANTE” deve avere una – anche minima – colpa?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha sparigliato le carte e rischia di complicare la vita ad ogni terzo trasportato coinvolto in un sinistro: quanto più difficile sarà ottenere un risarcimento in questo caso?

Abbiamo già detto in passato che il trasportato che subisce un danno non può avere colpa, quindi deve essere sempre risarcito.

Abbiamo anche detto che la questione in astratto sembra semplice, ma nel concreto nasconde insidie.

Ecco infatti che compare all’orizzonte una sentenza di Cassazione che complica la situazione: secondo gli ermellini (sentenza 13 febbraio 2019, n. 4147) il conducente dell’auto su cui viaggia il trasportato dovrebbe perlomeno essere corresponsabile del sinistro, affinché la sua assicurazione abbia l’obbligo di risarcire. Altrimenti dovrà risarcire l’assicurazione del veicolo di controparte.

Questa sentenza scompiglia le carte in gioco. Vediamo perché.

Cosa dice il codice delle assicurazioni, e perché la sentenza 4147 del 2019 sembra contraddirlo

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L’art. 141 del codice delle assicurazioni – che riguarda il risarcimento del trasportato – è norma di derivazione comunitaria, che assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante, e prescinde dall’accertamento della responsabilità dell’incidente, sollevando il terzo da rischi e oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice (cfr., ex plurimis, Cass. III civile, sentenza n. 16181 il 30/07/2015).

Addirittura, la tutela del terzo trasportato risulta (o risultava?) così forte e pregnante, da essere pienamente esperibile anche nel caso in cui mancasse copertura assicurativa ad uno dei veicoli coinvolti, o il veicolo sia condotto da guidatore minorenne.

Un altro precedente significativo (Cass. 16181/2015) sottolinea come il trasportato, che agisca in via diretta contro l’assicuratore del vettore, debba unicamente provare il danno subito, senza allegare le modalità dell’incidente, giacché l’individuazione della responsabilità dei rispettivi conducenti è (sarebbe?) irrilevante ai fini dell’art. 141 Cod. Ass.

«Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».

La suddetta lettura appare costituzionalmente orientata (C. Cost. Ord. 208/2008 e 440/2008), infatti mira a rafforzare la posizione del trasportato, considerato un soggetto debole e a legittimarlo ad agire direttamente verso la compagnia del veicolo su cui viaggiava.

La sentenza del 2019 pone grossi limiti a questa visione semplificata e favorevole al trasportato-vittima. Perché? Scopriamolo subito.

Quanto appena spiegato era sicuramente vero fino alla sentenza 4147 del 2019. Ora cosa è cambiato?

Premetto che in casi come questi si configura un cosiddetto “contrasto giurisprudenziale”. In pratica vi sono, in contemporanea, due orientamenti diversi (a volte opposti) in ordine ad una medesima situazione giuridica, entrambi espressi dalla medesima corte di cassazione civile.

Può sembrare un paradosso, ma succede.

Spetterà al singolo giudice, che presieda una causa civile ove tale questione sia posta in gioco, decidere quale applicare tra i due orientamenti. Ma la sua decisione dovrà fondarsi su un corretto ragionamento, altrimenti sarà contestabile in appello ed in cassazione.

In conclusione, secondo la nuova sentenza 4147 del 2019 il trasportato non potrebbe rivolgersi SEMPRE E COMUNQUE all’assicurazione di chi lo trasportava, ma potrebbe farlo SOLAMENTE quando colui che lo trasportava abbia avuto ALMENO una piccola quota di colpa nella causazione del sinistro.

Negli altri casi, dovrà andare a batter cassa da controparte.

All’orizzonte, grossi problemi pratici per il trasportato

Esistono ampia dottrina e giurisprudenza precedenti alla sentenza del 2019 che decretarono che il trasportato sarebbe dovuto essere risarcito dall’assicurazione del vettore sempre e comunque, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

Semplice: il trasportato si rivolge all’assicurazione del trasportante e da quest’ultima sarà pagato.

Dal 2019 in poi il trasportato non potrà più ragionare così semplicemente, ma dovrà farsi carico di una ulteriore analisi: “chi mi trasportava ha avuto almeno una piccola colpa nella causazione del sinistro?”

Perché se non ne ha avuta proprio nessuna, sarà rischioso chiedere il risarcimento all’assicurazione di chi mi trasportava, la quale potrà opporre la sentenza 4147/2019 e sostenere che non sarebbe lei a dover pagare…

Come al solito, bisogna valutare attentamente il caso concreto e scegliere la soluzione che sottoponga il mio assistito al minor rischio processuale. Concreto rischio di perdere la causa e addirittura di vedere prescritto il proprio diritto risarcitorio.

Se tu o un tuo conoscente vi trovate in una situazione di dubbio, non esitate a contattarci.

Il conducente dell’auto su cui viaggiavi non era abilitato alla guida? Ti risarciscono comunque.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile in una recente ordinanza.

Il caso riguardava una persona che fu vittima di sinistro stradale, nella qualità di terzo trasportato su veicolo di sua proprietà. Nel frangente del sinistro, però, il veicolo era condotto da un soggetto minorenne e privo di patente.

Nei primi due gradi di giudizio la ragione fu data alla compagnia assicurativa, che, a detta dei Giudicanti, non dovrebbe subire l’onere di risarcire il trasportato, in quanto la garanzia prestata non poteva essere considerata operante: infatti il veicolo era condotto da persona non abilitata alla guida.

Il “ribaltone” operato dalla Corte Suprema

La Corte di Cassazione però ha ribaltato tale verdetto.

Esistono infatti norme – ritenute sovraordinate alla legge interna italiana – che dettano direttive generali ed omogenee in tutta Europa, dalle quali l’interprete – seppur la legge nazionale non sia sempre cristallina – non può discostarsi.

Al trasportato – considerato, a tutti gli effetti, vittima inerme – non può infatti applicarsi alcuna “clausola di esenzione della responsabilità”, anche se prevista nel contratto assicurativo tra il proprietario dell’auto e la relativa compagnia d’assicurazione.

Quale “principio sovraordinato” ha considerato la Corte in questa decisione?

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Si tratta del principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, contenuto in una recente direttiva comunitaria in tema di responsabilità civile.

Significa: “il danneggiato deve essere risarcito, prima che debba considerarsi qualsiasi altra questione”.

Naturalmente si fa riferimento al danneggiato privo di responsabilità, in particolare a colui che è trasportato sul veicolo. Costui, infatti, non può avere alcuna colpa nella causazione del sinistro.

Nel caso che ci occupa, però, l’assicurazione aveva eccepito non tanto la risarcibilità del trasportato in senso assoluto, quanto l’inapplicabilità della garanzia assicurativa nel caso in cui il conducente non fosse abilitato alla guida (così sembrava disporre il contrato d’assicurazione).

Ma i diritti del terzo trasportato, a parere della massima corte italiana, superano anche tali disposizioni contrattuali.

Ecco i motivi per cui la Corte ha deciso a favore del trasportato

La corte di Cassazione ha fatto riferimento ai seguenti concetti, estratti da Sentenze della Corte di Giustizia Europea:

  1. Corte di Giustizia dell’Unione europea , sentenza 01.12.2011 (Churchill Insurance vs. Wilkinson): “il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente”;
  2. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 30.062005 (Candolin Vs Jari-Antero Viljaniemi + 1): l’obiettivo della normativa comunitaria “consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti”, di talché le norme interne dei singoli Stati “non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile“, ciò che si verificherebbe se una normativa nazionale “negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata…”
  3. Sempre Churchill Insurance vs. Wilkinson: La Corte Europea ha evidenziato che l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa.
  4. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenze “RukBernàlde” e sentenza del 17/03/2011 “Carvalho Ferreira Santoi”: l’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata è quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto“;

Una conclusione per niente scontata

Come vedi, non sempre la normativa interna italiana è sufficientemente chiara ed inoppugnabile, tanto che ci sono voluti ben tre gradi di giudizio per cristallizzare il concetto di risarcibilità del trasportato anche in caso di conducente non abilitato alla guida.

Ad una analisi superficiale il tranello era difficilmente evitabile: una volta chiesto il risarcimento all’assicurazione, essa l’avrebbe negato e Tu non avresti saputo come controbattere. D’altronde, il fatto che il conducente fosse minorenne appare a prima vista un grosso scoglio.

Ma scandagliando a fondo il mare magnum del diritto e andando a scomodare i principi supremi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea, il risultato sarebbe stato favorevole e diametralmente opposto alla tesi restrittiva eccepita dalla compagnia assicurativa.

Non è bene navigare in solitaria nel mare magnum.

Trova qualcuno che ti faccia da timoniere.

Il nuovo CONTRATTO BASE RC AUTO: da oggi è obbligo per tutte le compagnie d’assicurazione

Cos’è il Contratto Base?

Come sarà d’aiuto ai consumatori?

Quale deve essere il suo contenuto minimo?

Sappiamo tutti che i premi assicurativi in materia di “Responsabilità Civile Auto” (RCA) possono variare di molto, a seconda delle compagnie e delle coperture che si applicano.

I costi quindi possono essere sensibilmente diversificati e non sempre gli utenti riescono a districarsi fra le varie proposte e rendersi conto di quali garanzie e siano indispensabili quali invece no. Infatti le polizze assicurative sovente contengono garanzie più estese di quelle minime previste dalla norma, ma il consumatore – fino ad oggi – non poteva esserne cosciente, poiché pagava un unico premio con poca trasparenza.

Il nuovo CONTRATTO BASE in materia RC AUTO

Per favorire una maggiore trasparenza a tutela dei consumatori nella stipula dei contratti sulla responsabilità civile auto, la legge ora prevede un ‘contratto base’ di assicurazione che deve necessariamente dettagliare:

  1. Clausole fondamentali e minime necessarie per adempiere all’obbligo dell’assicurazione (previsioni specifiche su: oggetto del contratto; esclusioni e rivalse; obblighi del contraente; decorrenza e durata; attestazione stato di rischio; denuncia dei sinistri; vertenze; oneri vari a carico del contraente; bonus/malus).
  2. Condizioni aggiuntive, ovvero quelle che sono sostanzialmente negoziabili tra le parti: limitazioni o estensioni di rischio e coperture. Ad esempio: guida esclusiva, guida esperta; oppure: aumento dei massimali di legge, limitazione delle rivalse, sospensione del pagamento e/o della copertura assicurativa.

In sostanza: le assicurazioni devono ora dar conto di come si compone il valore economico del premio assicurativo versato dal cittadino, fornendo anche i relativi modelli di calcolo.

Quali vantaggi avremo?

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In questo modo il consumatore può più agevolmente confrontare le varie offerte provenienti dalle molteplici compagnie assicurative, valutando la più adeguata (o la meno costosa) per il proprio profilo di garanzie e di spesa.

Ricordo che, tuttavia, il prezzo non può essere l’unico criterio.

Occorre valutare anche la qualità della prestazione contrattuale.

Se, ad esempio, una polizza prevedesse un massimale basso, potrà accadere che nel caso tu abbia malauguratamente provocato un danno grave, la copertura non sia sufficiente, e quindi tu debba purtroppo metter mano al portafoglio.

Ovviamente la casistica è varia, ma con questa nuova impostazione del sistema contrattuale risulterà più semplice confrontare “a prima vista” i vari preventivi offerti. O almeno, questo è l’intento della nuova normativa (vedremo quali saranno gli effetti concreti: ci vorrà almeno una anno di applicazione per poter tirare qualche somma).

Il modello elettronico di preventivo

Il modello elettronico di preventivo dovrà essere applicato da tutte le compagnie e sarà lo standard informativo comune su cui basare l’offerta fornita tramite il web dalle compagnie.

Tale modello deve separare le singole poste costituenti il premio (cioè quanto si spende per ogni garanzia prestata) ma anche, ben in evidenza, l’unico prezzo complessivo annuo, sempre nell’ottica di favorire la migliore confrontabilità delle offerte.

In ogni caso, soprattutto quando accade un sinistro stradale, bisognerebbe certamente conoscere già a menadito tutte le clausole del proprio contratto assicurativo, ma ciò non è sempre oggettivamente agevole.

Con il nuovo “contratto base” dovrebbe risultare più semplice, sia in fase di stipula che in fase di “uso” delle garanzie (cioè quando succede un incidente o altro fatto coperto da polizza).

Per sapere cosa fare in quei momenti concitati, ti consiglio di scaricare (gratuitamente) la guida “le dieci cose da fare dopo un incidente!” che abbiamo preparato per te.

 

Invasione della corsia opposta di marcia e responsabilità del sinistro stradale

Come si stabilisce la colpa in caso di sinistro con invasione di corsia da direzione opposta? Cambia qualcosa se un conducente viene sanzionato per eccesso di velocità? La Cassazione Civile ha fatto chiarezza sulla questione con una recente ordinanza. Vediamo nel dettaglio come verrà stabilita la responsabilità dell’incidente.

Uno dei casi più controversi, nella pratica, in cui è complicato attribuire le responsabilità ai vari attori, è certamente l’urto – solitamente laterale/anteriore – tra due veicoli che percorrono la medesima strada, ma l’uno in senso contrario all’altro.

Uno dei due ha invaso la corsia opposta, ma è difficilissimo dire chi.

Poniamo il caso di aver superato questo scoglio, e che sia stato appurato che ad andare in “contromano” è stato il veicolo “A”.

Che responsabilità ha il conducente del veicolo “A”? Completa o concorsuale?

Cosa dice la Cassazione Civile

Sulla questione recentemente la Corte Suprema Civile Italiana con l’ordinanza 19115 del 15.09.2020 dissipando molti dubbi: anche se il conducente che si trovava nella corsia “invasa” procedeva a velocità elevata, nei suoi confronti non può essere elevata nessuna censura, la colpa è completamente del veicolo “A”, invasore della carreggiata altrui.

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Il caso analizzato dalla cassazione riguardava il danno parentale lamentato da una donna, il cui marito (conducente del veicolo “A” come da esempio appena fatto) era morto in un incidente stradale.

L’erede sosteneva che, quand’anche il marito deceduto avesse avuto una quota di colpa nell’accaduto, tuttavia una responsabilità concorrente doveva essere contestata al conducente dell’altro veicolo, poichè procedeva a velocità elevata.

Nonostante esista chiara giurisprudenza sull’applicabilità del concorso di colpa (art. 2054 c.c.) fino a prova contraria, tuttavia in questo caso l’eccesso di velocità non rileva quale motivo di responsabilità concorsuale, poichè la corte ha ritenuto applicabile al caso di specie la teoria del “collegamento causale esclusivo”.

La teoria del “collegamento causale esclusivo”

Abbiamo due veicoli che procedono in direzioni una contraria all’altra sulla stessa carreggiata.

Il veicolo A invade la corsia del veicolo B.

Il veicolo B procedeva, comunque, ad alta velocità. Ma non ha potuto – tuttavia – far altro che subire l’urto.

Perchè la colpa è tutta del veicolo A?

Perchè escludendo la condotta del conducente del veicolo A, il sinistro non sarebbe certamente avvenuto.

E’ del tutto irrilevante che il veicolo B procedesse a velocità elevata, tanto non avrebbe comunque potuto far niente – anche se fosse andato piano – per evitare l’incidente.

In pratica il collegamento causale si esaurisce con la condotta del guidatore del veicolo A.

Il “collegamento causale” è esclusivo, cioè la condotta colposa del conducente del veicolo A è l’unico elemento che ha causato il sinistro, tutto il resto è irrilevante.

Dalla teoria alla pratica

Ho scritto all’inizio che questi casi (urto antero – laterale) sono particolarmente perniciosi da dirimere.

Leggendo l’ordinanza della Corte di Cassazione non sembrerebbe così: la colpa è del veicolo A, punto e basta.

Ma nel caso portato all’attenzione della Corte l’istruttoria era stata chiara e precisa: è stato appurato quale dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta, è stato acclarato quale dei due procedesse a velocità non consona.

I problemi sorgono quando non vi è prova concreta di chi abbia invaso la corsia contraria.

Mentre in un tamponamento è alquanto arduo sostenere che sia sta l’auto davanti a tamponare quella dietro …. in casi come questi accade non di rado che ENTRAMBI i conducenti sostengano che sia stato l’ALTRO ad invadere la propria corsia.

Uno dei due, ovviamente, mente.

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Per questo motivo da anni comunico sempre lo stesso mantra ai miei clienti: ricordate di verificare la presenza di eventuali testimoni che abbiano assistito al sinistro, e prendetene i dati completi.

Altrimenti non riuscirete a contestare le eventuali menzogne altrui.

Se hai ulteriori dubbi sulla questione ti consiglio di scaricare (gratuitamente) la guida le dieci cose da fare dopo un incidente! che ho preparato per te,

E se non fosse sufficiente, puoi sempre contattarci e raccontarci cosa Ti è successo.

CTU di parte – consulenza tecnica e consulente tecnico di parte

Chi sono, cosa fanno e come possono esserti utili il Consulente Tecnico di Parte ed il Consulente Tecnico d’Ufficio? E soprattutto: quali sono i loro ruoli e quanto sono importanti per la tua causa?

In realtà dire “CTU di parte” è un errore grossolano, perchè CTU è il “consulente tecnico d’ufficio”, cioè quello nominato dal Giudice (che ovviamente non è di parte, ma deve essere super partes). Frequentemente però le persone chiamano CTU il consulente di parte (che invece, correttamente, andrebbe definito “CTP”). Spesso mi si chiede se sia necessario incaricare un consulente di parte che svolga una consulenza (o perizia) nel nostro interesse. Qui di seguito risponderemo a questo quesito, vedremo chi può essere questo consulente, che qualità deve avere, cosa dovrà fare per assisterci al meglio.

Cosa fa il CTU (e cosa il CTP?)

IL CTU, ovvero il “Consulente Tecnico d’Ufficio”, è il perito nominato dal giudice nelle cause in cui è necessaria una analisi tecnico-scientifica per addivenire ad una soluzione. Per quel che ci riguarda, mi riferisco soprattutto alle cause in materia di responsabilità medica (ove il perito deve valutare sia an che quantum: per dettagli leggi questo post) e cause relative a sinistri stradali (dove solitamente il medico-perito si occupa del quantum – cioè quantifica le lesioni subite – ed a volte del nesso di causa – cioè definisce se le lesioni sono state causate direttamente dall’incidente, o se vi fossero situazioni lesive pregresse o successive).

Il CTU opera al fianco del Giudice (art. 61 del c.p.c.), che gli conferisce un incarico specifico formulando un vero e proprio “quesito” di natura tecnico-scientifica, sulla base del quale il perito presta giuramento in pubblica udienza, alla presenza di noi avvocati.

Il CTU produce poi un elaborato peritale, o semplicemente perizia, che sottopone alle parti per eventuali osservazioni – cui deve rispondere – e poi deposita nel giudizio.

Normalmente la decisione del Giudice tiene in somma considerazione tale perizia d’ufficio, tranne in rarissimi casi (il giudice ha comunque facoltà di discostarsi dalle risultanze della perizia, in base alla discrezionalità che la legge gli conferisce).

Il CTP “consulente tecnico di parte” è il perito nominato da ciascuna parte (è facoltà della parte nominarlo, ma se non lo nomina – soprattutto nelle cause di cui mi occupo – rischia pesantemente: perchè in una fase cruciale del processo la parte non avrà nessuno che sostenga la sua tesi).

Il CTP nel giudizio si confronta con il CTU e con gli altri CTP dando origine ad una visione collegiale della problematica che si affronta. Naturalmente, sarà onere ed interesse del CTP, in assistenza alla parte che lo ha incaricato, cercare in tutti i modi di convincere il CTU della bontà della propria tesi difensiva. Ricorda che l’ultima parola spetta sempre al CTU. Quindi una delle principali doti che un CTP deve avere, oltre ad una ovvia e profonda conoscenza scientifica, è la capacità di persuasione.

Perciò:

  • Non incaricare un CTP troppo “nerd” o topo di laboratorio, che non sappia rapportarsi adeguatamente con gli altri. Potrà essere il maggior luminare del settore, ma avrà seri problemi a svolgere il suo compito.
  • Non incaricare neppure un CTP troppo “bullo” o troppo unilateralmente convinto della sua tesi. Non conoscerà l’arte della trattativa. Vorrà tutto, e non porterà a casa niente.
  • Come sempre, in medio stat virtus. Il profilo migliore sarà quello di uno stimato professionista in grado di gestire rapporti interpersonali, a tratti concedendo (sulle questioni magari meno rilevanti), a tratti dimostrando risolutezza (sui punti più importanti).
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IL CTP, diversamente dal CTU, inizia a lavorare PRIMA della causa vera e propria

Questa è una differenza importante.

Abbiamo visto che il CTU è nominato in causa da parte del giudice.

Invece il ruolo del CTP inizia prima, molto prima. Nella fase EXTRAGIUDIZIALE (o stragiudiziale) che io ritengo più importante per favorire la velocità e la leggerezza del contraddittorio.

Mai iniziare nessun contenzioso senza il parere di un buon CTP e senza una sua perizia scritta, che deve redigere in fase extra e pre giudiziale.

Vedo molti avvocati fare l’errore di procedere troppo prematuramente con la missiva di messa in mora nei confronti della casa di cura o, ancor peggio, del singolo professionista medico.

A mio parere è un grave errore.

Tant’è che la prassi consolidatissima degli ospedali e delle assicurazioni, è quella di richiedere sin dal primo contatto un parere/perizia di parte (ecco il ruolo del CTP!) che attesti la tesi (di responsabilità) sostenuta.

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Non si scherza su queste cose, bisogna usare i proverbiali piedi di piombo.

Per questo motivo, senza preanalisi non accettiamo nessun caso.

Chi sceglie il CTP?

Tu lo scegli, ovviamente.

Tu, che ti sarai certamente fatto assistere da un avvocato esperto e competente.

La via più logica, semplice e lineare, è quella di chiedere al Tuo avvocato chi possa essere il miglior professionista per la tua CTP, il più adeguato secondo le caratteristiche che abbiamo definito poc’anzi.

Colui che al meglio possa affrontare quel “pezzo di contenzioso” che è tanto importante sotto il profilo tecnico-scientifico e che determinerà la vittoria o la disfatta.

Ricorda che chiunque si trovi nella necessità di valutare la richiesta di un risarcimento per malpractice medica o per altre ragioni, può mettersi in contatto con noi e spiegarci quale sia la sua situazione.

Il mio studio Ti farà sapere al più presto l’esito dell’analisi, dopo averne vagliato tutti gli aspetti salienti.